Vai direttamente a:

Il vertice mondiale ONU sulla società dell’informazione (Ginevra 10-12 dicembre 2003)

Antonio Palmieri

Attività 2003

Il vertice mondiale ONU sulla società dell’informazione (Ginevra 10-12 dicembre 2003)

Scritto da Antonio Palmieri | 2 Dicembre 2003 | Attività 2003

Intervento del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca
del 2 dicembre 2003

< A nome delle Commissioni, desidero ringraziare il ministro alla cui iniziativa è legata l'odierna occasione di incontro; è il ministro, infatti, che ha voluto informare le Commissioni per riferire circa le innovazioni e le tecnologie di cui si è discusso al vertice testé ricordato. Gli do pertanto la parola. < Nell'appuntamento di Ginevra il mio ruolo è duplice: guidare la delegazione italiana al vertice; contemporaneamente, rappresentare il paese Presidente di turno dell'Unione europea. Sarà particolarmente significativo ogni vostro autorevole contributo che deriverà dalla nostra discussione su questo importante appuntamento internazionale. Proprio a tale fine, del resto, ho dato la mia disponibilità ad essere audito in Commissione; era importante, infatti, ricevere contributi e stimoli in vista del vertice che si terrà la prossima settimana. Nel mio intervento, intendo presentarvi obiettivi e temi del vertice, illustrarvi l'azione sinora svolta dal Governo italiano ed il ruolo che l'Italia svolgerà a Ginevra, per concludere, infine, con un esame dei temi ancora aperti, sui quali le trattative di questi ultimi mesi non hanno consentito di raggiungere ancora un accordo. Come ho già riferito, il vertice delle Nazioni Unite di Ginevra è il primo di livello mondiale ad avere come oggetto la società dell'informazione; è prevista la partecipazione di circa 6 mila delegati in rappresentanza di oltre 150 paesi. Obiettivo del vertice e suo impegnoprogrammatico è stabilire principi e modalità per realizzare «una società dell'informazione per tutti». In particolare la risoluzione 56/163 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite indica specificamente come obiettivo del vertice «lo sviluppo di una visione e di una comprensione comune della Società dell'Informazione e l'adozione di una dichiarazione e di un piano di azione che sia implementato dai Governi, dalle organizzazioni internazionali e da tutti i settori della società civile». L'intenzione è, quindi, di pervenire ad una visione condivisa sul futuro della societàdell'informazione e sulle condizioni necessarie per assicurare che tutti i paesi - sviluppati e non - possano trarre massimo beneficio della diffusione delle nuove tecnologie digitali. Una commissione preparatoria dal vertice, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, ha lavorato dall'inizio di quest'anno per preparare le bozze dei due documenti che, secondo le indicazioni dell'Assemblea generale, saranno approvati alla sua conclusione: il primo è, appunto, la «Dichiarazione di principi» che devono presiedere allo sviluppo della società dell'informazione nel mondo; il secondo è il «Piano di azione», che indica le iniziative concrete che la comunità internazionale si impegna ad intraprendere per dare corpo a tali principi e a realizzare una società dell'informazione veramente alla portata di tutti. Si tratta di un approccio che le Nazioni Unite hanno già adottato nel loro ultimo Summit di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, affiancando all'affermazione dei principi le azioni conseguenti. Un metodo che condividiamo. Il vertice si articola in due fasi: la prima si terrà a Ginevra la prossima settimana, mentre la seconda si svolgerà nel novembre 2005 - due anni dopo - a Tunisi e rappresenterà l'occasione di verifica delle politiche avviate e di ulteriore confronto sui temi lasciati aperti a Ginevra. L'Italia ha partecipato attivamente alla fase preparatoria del vertice; è stata costituita, presso il Ministero degli affari esteri, una task force interministeriale che ha coinvolto le amministrazioni interessate (tra queste, oltre agli Affari esteri ed all'Innovazione e le tecnologie, anche il Ministero dell'economia e delle finanze, quello delle comunicazioni e quello per i beni e le attività culturali). Particolarmente stretta è quindi la concertazione con il Ministero degli affari esteri e le altre amministrazioni interessate in quest'ultima fase delle trattative. Desidero ora concentrarmi sui temi del vertice. Una prima ripartizione dei temi su cui si sarebbe concentrato il vertice è stata tracciata, l'anno scorso, nella conferenza di Marrakesh, che ha indicato tre temi. Il primo, come garantire a tutti l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) è come far sì che, una volta ottenuto tale accesso, queste tecnologie siano efficacemente utilizzate; il secondo, il ruolo delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione come strumento di sviluppo economico e sociale; il terzo, la fiducia e la sicurezza nell'utilizzo di queste tecnologie come presupposto essenziale per il pieno ed efficace avvento di una società dell'informazione aperta a tutti. Tuttavia, analizzando la bozza del testo della Dichiarazione di principi come essa si presenta oggi, possiamo osservare che la suddivisione basata su questi tre temi, per quanto importanti, si è rivelata troppo limitante ed è stata, in effetti, superata. La Dichiarazione contiene anzitutto una importantissima parte relativa ai diritti ed alle libertà che devono presiedere allo sviluppo della società dell'informazione nel mondo. Non c'è da sorprendersi se questa parte contiene alcuni degli elementi di più marcata differenziazione nel dibattito ancora in corso. Altro importante aspetto è il capitolo che viene definito dell'enabling environment, dove vengono indicate quali sono le principali azioni e politiche che devono essere intraprese per realizzare l'«ambiente dove cogliere pienamente i benefici della Società dell'Informazione». Un ambiente dove sia facilitato il passaggio da un divario digitale ad un'opportunità digitale. In questo capitolo sono contenuti alcuni aspetti su cui vi sono ancora importanti discussioni in corso, quali le azioni volte a favorire lo sviluppo di un mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione libero ed aperto, le complesse tematiche della proprietà intellettuale ed il delicato tema del governo internazionale di Internet. Su tutti questi importanti temi - ho accennato solo ai più rilevanti -, l'Unione europea ha discusso e, sotto le successive Presidenze greca e italiana, ha preso una posizione concertata tra i 25 partner comunitari (tenendo già conto, quindi, dell'allargamento). Tale posizione prende le mosse da una comunicazione della Commissione europea del maggio scorso e dalle conclusioni del Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni e della società dell'informazione del 5 giugno. In questi due documenti, è rintracciabile l'insieme delle posizioni che l'Unione europea ha sviluppato sui diversi temi del dibattito ancora aperti; posizioni che sono state ulteriormente affinate nelle numerose riunioni di concertazione comunitaria tenutesi in questi ultimi mesi a Ginevra (riunioni coordinate dalla rappresentanza d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra). Il Consiglio dei ministri ha voluto in particolare sottolineare l'importanza che a Ginevra siano adottati «una serie di principi basati sui diritti umani fondamentali, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» e che siano «colti i benefici della Società dell'Informazione per i Paesi e i singoli individui, in particolare in relazione ai diritti dell'uomo e allo stato di diritto (...) nonché al rafforzamento della democrazia». L'irrinunciabilità di tali principi è quindi alla base della posizione dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo del 5 giugno. Il dibattito e la concertazione tra i partner dell'Unione europea sono proseguiti proficuamente anche durante il nostro semestre di presidenza. Agli aspetti principali del vertice e alla centralità dell'utilizzo di queste tecnologie per il buon governo ho voluto dedicare una delle sessioni della Conferenza europea sull'e-Government che si è svolta a Cernobbio aprendo agli inizi di luglio la nostra presidenza con la partecipazione di 38 paesi. Al dibattito hanno partecipato, oltre a diversi ministri europei, anche il presidente del comitato preparatorio del vertice, Samassekou, e il vice segretario generale delle Nazioni Unite, Desai. Ritengo opportuno, prima di analizzare i punti ancora aperti del negoziato in corso, sottolineare come l'Italia non arivi di certo a questo vertice impreparata. Il nostro paese si presenta infatti a questo appuntamento come uno dei protagonisti del dibattito e dell'azione internazionale nel settore delle tecnologie dell'informazione. Ho infatti voluto, in accordo con il Presidente del Consiglio, caratterizzare il mio mandato con un'incisiva azione internazionale, in un settore dove l'Italia non è stata tradizionalmente protagonista. Questo nostro impegno si è anzitutto inquadrato nel disegno europeo che parte dalla strategia dell'Unione europea approvata a Lisbona, volta a rendere l'Europa una economia competitiva basata sulla conoscenza. Come presidente di turno dell'Unione europea, l'Italia ha quindi posto lo sviluppo della società dell'informazione e la realizzazione del piano e-Europe 2005 fra i temi centrali del semestre di presidenza ancora in corso. Il varo di una strategia europea per l'e-Government, adottata il 20 novembre scorso dal Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni e società dell'informazione dell'Unione europea, quale elemento portante per la realizzazione del piano e-Europe 2005, è un risultato particolarmente significativo del nostro semestre di presidenza. Abbiamo quindi avviato una strategia europea per l'e-Government, per realizzare una fornitura di servizi paneuropea. All'azione europea va poi affiancata l'iniziativa italiana che da tempo sosteniamo in favore di diversi paesi in via di sviluppo per l'utilizzo di queste tecnologie, per rendere più trasparenti ed efficienti le loro pubbliche amministrazioni. Si tratta del programma varato alla Conferenza internazionale di Palermo organizzata lo scorso anno in collaborazione con le Nazioni Unite e che anche recentemente al vertice di Evian ha ricevuto il rinnovato appoggio dei nostri partner del G8. Questa azione è infine affiancata dallo sviluppo di intensi rapporti bilaterali con i paesi che si presentano come centrali nel panorama mondiale della società dell'informazione: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, India e, non ultima, Russia. Il nostro ruolo nelle iniziative internazionali sulla Società dell'informazione ha permesso l'adozione da parte del comitato preparatorio del vertice di diversi nostri emendamenti volti a riaffermare il ruolo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono e devono avere come acceleratore di sviluppo e crescita economica, ed in particolare come strumento per raggiungere gli obiettivi di buon Governo e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Ritengo infine opportuno informarvi che l'Italia, in collaborazione con le Nazioni Unite, la Banca mondiale e la Banca Interamericana per lo sviluppo - suoi partner nell'iniziativa per i paesi in via di sviluppo - ha organizzato un seminario, inserito tra gli eventi collaterali al vertice, sul tema della centralità delle ICT per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio sanciti dalle Nazioni Unite. Sullo stato delle trattative e sui punti ancora aperti non va nascosto che le trattative sono state fin qui difficili e sono ora ad un punto delicato. Nelle diverse riunioni del comitato preparatorio, su 60 paragrafi della Dichiarazione di principi solo 36 (poco più del 50 per cento) sono concordati con un linguaggio accettato da tutti. Diversi e importanti sono i temi ancora aperti ai negoziati che si continuano a tenere in preparazione del vertice. Il primo tema riguarda i diritti umani. Al centro del dibattito vi è la riaffermazione dei diritti umani, già sanciti dalle Nazioni Unite, come fondamento della società dell'informazione: in particolare il diritto allo sviluppo e la libertà di espressione. Lo sviluppo della Società delle informazione implica il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali della persona fino all'affermazione di una nuova generazione di diritti: ad esempio il diritto all'accesso, il diritto alla trasparenza, il diritto alla privacy. Tuttavia, nel corso della trattativa, alcuni paesi stanno cercando di proporre formulazioni restrittive che mettono in pericolo quei principi di libertà di espressione e comunicazione che sono alla base della nascita e dello sviluppo di Internet. L'Unione europea, che a Ginevra sarà guidata dall'Italia, ha già chiaramente sottolineato che su questi principi non è possibile trattare. Il secondo tema aperto riguarda il «Governo di Internet» e l'eventuale definizione di quale sia il soggetto più appropriato per la gestione internazionale della rete. Si contrappongono due visioni: la prima che vede il ruolo dei Governi limitato alle sole politiche pubbliche per la tutela degli interessi collettivi, lasciando al mercato l'orientamento delle risorse; l'altra visione vorrebbe, invece, una regolamentazione più stringente e centralizzata da parte dei Governi. Anche in questo caso la posizione dell'Italia e dell'Unione europea è chiara: è giusto che i Governi siano coinvolti per questioni che riguardano l'interesse pubblico, tuttavia non spetta ai Governi gestire e controllare Internet. Il terzo tema riguarda il pluralismo dell'informazione e la libertà di accesso e di utilizzo dell'informazione. Anche qui è stato più volte chiarito dai paesi dell'Unione europea, guidati dall'Italia, che non possono essere messi in discussione principi che sono alla base delle nostre democrazie e che sono stati ampiamente ribaditi in più dichiarazioni delle Nazioni Unite. L'ultimo tema (che potrebbe risolvere gran parte delle problematiche accennate) è il finanziamento della Società dell'informazione. Si discute se la creazione di un fondo unico di solidarietà digitale, proposto da alcuni paesi africani e in cui far confluire i nuovi finanziamenti che si renderanno disponibili, possa essere uno strumento adeguato a colmare il divario digitale tra nord e sud del mondo. L'Italia e l'Unione europea hanno forti dubbi in proposito. Il divario digitale è infatti causato da una molteplicità di fattori che vanno affrontati insieme e che non possono essere limitati ad una pura e semplice questione di disponibilità finanziarie. L'Italia ha già proposto una formulazione di compromesso, accettata dagli altri partner europei, che prevede tra l'altro di aprire, dopo Ginevra, un processo di analisi e revisione dei meccanismi di finanziamento già esistenti a favore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei paesi in via di sviluppo, per verificare se tali meccanismi siano efficaci e quali modifiche debbano essere eventualmente apportate. Al termine di questa verifica, che analizzerebbe anche le modalità con cui molti dei paesi beneficiari utilizzano i fondi attualmente disponibili, specifiche decisioni potrebbero essere presentate nel corso della seconda fase del vertice a Tunisi nel 2005. In conclusione, da quanto sopra riportato, appare chiaro che vi è ancora molto lavoro da fare. Non vi è da stupirsi che su temi così importanti per il nostro futuro e su cui le posizioni di partenza erano anche molto divergenti si debba ancora continuare a discutere. L'Italia e l'Unione europea si recano a questo vertice aperte al dibattito ed a possibili compromessi soluzioni che portino al successo del summit. Allo stesso tempo, la Presidenza italiana ed i paesi membri saranno intransigenti rispetto proposte che non riconoscano e salvaguardino principi di libertà di espressione, diritto alla informazione ed alla comunicazione attraverso tutti gli strumenti ed in particolare Internet. Non dobbiamo infine dimenticare che abbiamo una seconda tappa del vertice prevista nel 2005. La Presidenza italiana si adopererà quindi per focalizzare le discussioni di Ginevra sui punti di convergenza e di consenso che si verranno a delineare, lasciando quindi ad un ulteriore approfondimento in vista del vertice del 2005 quei temi che oggi non sono ancora maturi per una posizione comune della comunità internazionale. Desidero concludere il mio intervento con una considerazione sull'importanza e significato che i temi del vertice assumono anche per l'Italia. Questo è uno dei grandi mutamenti che cambiano la storia dell'umanità e come tale deve essere gestito e non subìto. Questo vertice, voluto dalle Nazione Unite, sostiene questa considerazione. Il mio impegno è di affermare le nostre posizioni in questo importante percorso. Riconfermo la mia disponibilità a riferire alle Commissioni riunite sugli esiti di questo summit e sulle prospettive del dibattito internazionale in vista del prossimo incontro di Tunisi nel 2005. < Vorrei svolgere quattro considerazioni sulle argomentazioni del ministro. Oltre alla richiesta di ricevere via e-mail il materiale fornitoci, come è nostra consuetudine, su carta - in modo da salvaguardare gli alberi -, vorrei sottolineare l'importanza del progetto italiano di e-government per lo sviluppo; progetto che il nostro paese ha proposto alla comunità mondiale in occasione del G8 di Genova e che è stato fatto proprio non solo dal G8 ma anche dall'ONU e dalla Banca mondiale. Tale progetto garantisce una serie di vantaggi; il primo risiede nell'approccio innovativo nella realizzazione: si sono stabilite, infatti, partnership mirate paese per paese. Inoltre - è quanto invocava, dianzi, anche il deputato Panattoni -, si addiviene ad un approccio realistico e graduale, l'unico ad essere effettivamente pagante e a poter portare frutti nel futuro immediato e remoto. Secondariamente, l'impostazione di tipo culturale del nostro progetto di e-goverment per lo sviluppo è tale per cui si connette l'innovazione con la trasparenza amministrativa e, in definitiva, con la libertà e la democrazia. Approvo pienamente il fatto che nei lavori preparatori, e, altresì, nella posizione italiana - quindi, anche in quella europea, atteso il ruolo da lei rivestito, ministro, in queste settimane -, si siano connessi innovazione e diritti dell'uomo. Credo sia un approccio da mantenere assolutamente nel summit di Ginevra - ma anche negli anni avvenire - in quanto anche ciò costituisce un portato fondamentale dell'innovazione. Vorrei fare, infine, alcune osservazioni circa i tre temi ancora aperti testé indicati. La prima - che si ricollega alla connessione tra innovazione e diritti dell'uomo - è la seguente; si fa benissimo a non trattare sui temi riguardanti i diritti fondamentali della persona legati all'innovazione. Ritengo importantissima - in generale ma, soprattutto, nel contesto internazionale di lotta al terrorismo fondamentalista che stiamo vivendo in questi anni (e che, purtroppo, vivremo ancora negli anni a venire) - tale posizione; essa, infatti, garantisce una salda posizione culturale e politica dell'occidente che dà speranza anche agli altri paesi, soprattutto a quelli in via di sviluppo. Ciò, non solo dal punto di vista economico ma anche da quello della democrazia, delle istituzioni e della libertà. Il secondo aspetto attiene all'approccio seguito circa il governo di Internet; ebbene, anche in questo caso, ritengo che la posizione italiana e dell'Unione europea sia la più ragionevole, concreta, pratica e liberale. Quella che veramente consentirà la possibilità di sviluppo della società dell'innovazione sempre rettamente intesa con quell'unione appunto imprescindibile con i diritti dell'uomo e della persona. Per quanto riguarda il tema del finanziamento, anche in tale caso mi sembra realistica la proposta italiana, ottima anche per la grande gradualità seguita. Definirla una soluzione di compromesso mi sembra riduttivo; sappiamo, purtroppo, come le risorse destinate ai paesi in via di sviluppo, per le oggettive limitazioni delle classi dirigenti locali nonché per il contesto sociale e di libertà, spesso siano state utilizzate non per lo sviluppo ma per altre questioni (per i conti personali oppure per il commercio di armi). È giusto, dunque, l'approccio italiano di verificare, prima di investire nuove risorse, il funzionamento di quanto già si è apprestato in modo da rivisitarlo, se necessario e incrementarlo laddove effettivamente funzioni. Mi sembra appunto un tipo di approccio realistico e graduale, un po' la cifra che, dal G8 di Genova, contraddistingue il nostro impegno in questa direzione. Rinnovo, dunque, i miei ringraziamenti al ministro, auspicando altresì un nuovo incontro a summit effettuato, anche per potere valutare insieme quale tipo di azioni possano compiersi da parte del Parlamento. Si tratta, infatti, di un tema che è noto, ma non è conosciuto adeguatamente soprattutto da parte dell'opinione pubblica. Non a caso, lei, caro ministro, non sarà invitato, né in questi giorni né in quelli avvenire, a partecipare alla trasmissione Porta a porta. < Concludo il mio intervento ringraziandola, ministro Stanca, per l'attenzione. < < Circa la banda larga, voglio ribadire come sia la prima volta, nella storia della Repubblica, che i fondi strutturali a sostegno delle regioni sotto utilizzati (quelli, quindi, del Mezzogiorno d'Italia) e vengano indirizzati alla società dell'informazione (e, in particolare, per quanto riguarda il governo centrale, all'intervento dello Stato per la costruzione di infrastrutture e di servizi lì dove il mercato, con le sue logiche, non può arrivare). Ciò, con riferimento sia alla parte disponibile dal livello centrale sia a quella disponibile dal livello regionale. È la prima volta; bisogna, quindi, quantomeno, dare atto di questo tentativo. Si tratta di un tentativo la cui rilevanza, certo, non è tale da considerarsi esaustivo rispetto alla soluzione del problema; tuttavia, la prima tranche è di ben 300 milioni di euro, mirata a 256 specifiche zone del Mezzogiorno d'Italia, in base al piano nazionale adottato da tempo. Quindi, stiamo seguendo una precisa strategia; non si tratta di interventi improvvisati (abbiamo varato due anni fa il succitato piano). Individuate le aree per intervenire nelle quali il mercato non ha sufficienti motivazioni, vi costruiamo le strutture - solo quelle fisiche mentre, ovviamente, la gestione è lasciata al mercato - e vi creiamo i servizi necessari in quanto, per esemplificare, le autostrade senza automobili servono fino ad un certo punto ma l'automobile, senza autostrade, crea solo traffico. Per quanto riguarda il software aperto - lo posso affermare con convinzione in ragione della direttiva emessa sul suo uso nella pubblica amministrazione -, non abbiamo fatto una scelta ideologica. Ideologia e tecnologia non possono convivere; infatti, l'ideologia è un fatto fisso e rigido mentre la tecnologia è un fatto mobile. Quindi, non si possono fare scelte tecnologiche sulla base dell'ideologia. < Con la direttiva, in modo pragmatico (ma serio) abbiamo imposto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di considerare, in una qualsiasi operazione di acquisizione di software, anche l'opzione software aperto. Non in quanto esso - ed è il punto che volevo rilevare - sia più economico del software cosiddetto commerciale; ciò, infatti, non è vero. Altrimenti, il mercato (che fa i conti) e tutti i privati (che contano continuamente) sarebbero orientati fortemente al suo acquisto. In alcune situazioni può essere più conveniente l'uno, ed in altre, l'altro. Quindi, aprire un software aperto non significa risparmiare, significa soltanto, invece, esercitare un'opzione. Opzione che abbiamo introdotto e che cercheremo di difendere in tutti i modi in quanto crediamo nel mercato e, quindi, nelle alternative. Per quanto riguarda le affermazioni fatte in merito alla democrazia dell'informazione nel nostro paese, ovviamente - ma non voglio creare polemiche -, sono in totale disaccordo. A mio avviso, rappresentare il nostro paese con un deficit di libertà e di democrazia dell'informazione significa veramente rappresentarlo male; soprattutto, agli occhi di chi ci guarda dall'esterno. Infatti, ciascuno di noi ha la libertà di accedere a tutte le informazioni, le più diverse. Il fatto stesso che Internet non sia controllato dal Governo è esplicativo; ci sono paesi che controllano Internet, non li cito ma sapete benissimo quali sono, quelli dove non vige la democrazia. Noi non controlliamo Internet come non controlliamo le edicole e la vendita dei giornali, ognuno può accedere alle informazioni che vuole. Per il resto, i suggerimenti riguardanti il fronte internazionale vanno tutti in una direzione condivisibile, cioè di essere pragmatici e di non fare fughe in avanti se si vogliono affrontare questi problemi. Si tratta di tematiche complesse ma abbiamo ancora due anni di tempo; probabilmente questo summit è stato invocato quando ancora l'argomento forse non è maturo. È bene comunque cominciare a discutere; fra due anni avremo nuovamente la possibilità di tornare sul tema è ciò che non sarà stato realizzato, potrà essere realizzato nel frattempo. Si deve quindi cercare di giungere comunque ad un accordo, avviare un'azione efficace e nello stesso tempo continuare a ricercare le possibili soluzioni. In tema di finanziamenti abbiamo indicato una strada ed abbiamo messo a disposizione delle risorse, certo sono limitate ma l'importante è iniziare. Abbiamo previsto dei fondi presso l'ONU, presso la Gateway foundation della Banca mondiale e presso la Banca Interamericana per lo sviluppo. In totale si parla di circa 15 o 20 milioni di euro che, sotto il controllo dell'ONU, della Banca mondiale e della banca Interamericana, serviranno a finanziare alcuni progetti di e-Government in paesi come, tra gli altri, il Mozambico e la Giordania. Così facendo inoltre attraiamo l'interesse anche di alcuni paesi del G8. Ed è questo il modello che noi proponiamo, cioè di evitare il ricorso ad un «basket unico» che renda difficili account ability, responsabilizzazione e controllo. Il convegno che abbiamo organizzato sul tema serve proprio per dimostrare con i fatti che si tratta di un'esperienza che potrebbe esser condivisa ed estesa ad altri. L'importante comunque è muoversi in questa direzione ed avere un approccio programmatico. In tema di sicurezza, poi, di cui condivido in parte le tesi esposte, ritengo che quella di un bilanciamento tra libertà da una parte e sicurezza dall'altra, soprattutto in questi tempi, soa certamente una problematica aperta, su cui francamente non credo nessuno di noi abbia la giusta soluzione per il futuro. Si tratta anche qui di sperimentare riguardo a problemi nuovi e complessi. Nel ringraziarvi, rinnovo la mia disponibilità ad intervenire nuovamente per informarvi sulle conclusioni del vertice di Ginevra


Risoluzione crocifisso nelle scuole

Scritto da Antonio Palmieri | 6 Novembre 2003 | Attività 2003

Testo approvato dalla Commissione cultura
del 6 novembre 2003

Risoluzione n. 7-00326 Adornato ed altri: Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

La VII Commissione, premesso che:

le leggi attualmente in vigore non hanno modificato l’articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, secondo il quale ogni aula deve avere l’immagine del crocifisso;

la sentenza della Cassazione del 13 ottobre 1998 spiega che l’esposizione del crocifisso non viola la libertà religiosa perché « rappresenta un simbolo della cultura cristiana come essenza universale, indipendente da una specifica confessione »;

procedere alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche e` un fatto di assoluta gravita` che contrasta e offende la cultura e la sensibilità di gran parte della popolazione italiana;

il crocifisso non e` unicamente il simbolo della religione fondamentale del nostro Paese e della tradizione del nostro popolo, ma e` anche espressione profonda di cultura, di umanità e segno di 2000 anni di storia, di civiltà e di cultura, della quale si trova testimonianza in tutti i comuni d’Italia;

il crocifisso oltre ad essere il simbolo della religione cristiana e` l’emblema di valori quali la libertà dell’individuo e della persona, il rispetto di tutte le fedi religiose, la separazione tra « Dio e Cesare » fondamento della laicità dello Stato che sono i valori che fondano l’identità dell’Italia, dell’Europa e dell’intero Occidente;

per quanto detto, non sussiste alcun nesso logico tra il venir meno della religione cattolica come religione di Stato e la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche;

impegna il Governo:

a evitare, per quanto di propria competenza, che si proceda con azioni lesive della sensibilità e della cultura condivisa da una grande maggioranza della popolazione italiana, come la rimozione del crocifisso;

a promuovere, nel rispetto del principio costituzionale dell’autonomia scolastica, iniziative idonee a fare della scuola, luogo per eccellenza dei processi formativi, uno strumento teso al dialogo tra le esperienze culturali e religiose che faccia crescere il rispetto reciproco, la tolleranza, il riconoscimento dei comuni valori di base;

a mettere in atto un’opera di sensibilizzazione utile a far comprendere a tutti per quali motivi il crocifisso rappresenta un simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità nazionale, europea e occidentale e, lontano dall’offendere il pluralismo culturale e religioso e` ed è stato, al contrario, il più antico e forte simbolo di amore e di difesa della libertà di tutti;

ad operare perché la libertà religiosa e il pluralismo culturale siano effettivamente garantiti anche laddove, nei Paesi con tradizioni diverse dalle nostre, essi fossero conculcati.

Adornato, Palmieri, Garagnani, Bianchi Clerici, Butti, Ranieli, Baiamonte, Carlucci, Licastro Scardino, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo, Santulli, Lainati, Orsini.


Difendere le nostre radici religiose e culturali

Scritto da Antonio Palmieri | 4 Novembre 2003 | Attività 2003

Intervento per la discussione della risoluzione sul crocifisso
del 4 novembre 2003

Dividerò il mio intervento in due parti: la prima riguarda il merito dell’ordinanza con la quale il giudice Montanaro accetta il ricorso del provocatore islamico Adel Smith e il metodo che ha ispirato l’azione di Montanaro.
La seconda parte – forse la più interessante per riflettere sul futuro della nostra società – prende spunto dalla vicenda per capire quali riflessioni di carattere più generale essa porti con sé e che cosa possiamo imparare da questa vicenda.

1. Una ordinanza sbagliata tre volte.

L’ordinanza dell’Aquila deve essere discussa civilmente, senza demonizzazioni. Ma a mio avviso questa l’ordinanza è sbagliata sotto tre aspetti: per la ricaduta sociale, per il contenuto tecnico e per le motivazioni che la sostengono.
L’ordinanza è sbagliata sotto l’aspetto della sua ricaduta sociale perché non tiene conto del contesto in cui è maturata la richiesta di Adel Smith e delle ripercussioni che l’accoglimento di tale richiesta porta sulla società italiana e su un autentico processo di integrazione. Infatti l’ordinanza ha buttato benzina sul fuoco degli opposti fondamentalismi, come testimoniano i fatti avvenuti nei giorni scorsi. Credo sia stato un errore non tenere conto di queste inevitabili ricadute.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, l’ordinanza è sbagliata perché l’ordinanza è tecnicamente un provvedimento d’urgenza, e richiede per legge: a) la competenza del giudice ordinario; b) un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’attesa del giudizio vero e proprio; c) un minimo di fondamento giuridico.
Circa la competenza del giudice ordinario, va ricordato che il servizio di pubblica istruzione rientra nella competenza esclusiva dei TAR (dunque, non c’è spazio per i giudici ordinari).
Circa l’urgenza basta osservare che i figli di Amith frequentavano da tempo l’aula con il crocifisso senza aver avuto traumi. E comunque la croce nelle scuole e in altri edifici pubblici c’è da tanto tempo e dunque si potevano aspettare i tempi “giusti” per un giudizio più ponderato e condiviso.
Circa il fondamento giuridico, ricordiamo – come abbiamo scritto nelle premesse della nostra risoluzione – che le leggi attualmente in vigore non hanno modificato l’articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, secondo il quale ogni aula deve avere l’immagine del crocifisso, e l’allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, secondo cui il crocifisso fa parte dell’ordinario arredamento scolastico;

il parere del Consiglio di Stato del 1988 ha confermato che devono ritenersi tuttora legittimamente operanti le disposizioni emanate nel 1924 e nel 1928 perché non riguardano l’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria;

la sentenza della Cassazione del 13 ottobre 1998 ha spiegato che l’esposizione del crocifisso non viola la libertà religiosa perché «rappresenta un simbolo della cultura cristiana come essenza universale, indipendente da una specifica confessione»;

Inoltre l’articolo 9, punto 2 del testo dell’Accordo del 1984 tra Repubblica e Santa Sede, afferma che la Repubblica continuerà ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado perché la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto del fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Infine l’ordinanza è sbagliata nella sua motivazione. Nel testo del giudice Montanaro si legge: “Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà di religione l’esposizione del crocifisso (…) sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell’Italia”.
La domanda è: nel nostro ordinamento spetta al giudice stabilire che cosa è fuori epoca? E sulla base di quali criteri? E’ compito del magistrato certificare la conformità delle norme ai cambiamenti culturali? Chi gli ha attribuito questo ruolo?
Per motivare la sua ordinanza il dott. Montanaro deve ricorrere a un dato metagiuridico, necessariamente soggettivo, che lui adopera per contestare l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, dall’Avvocatura dello Stato e dalla Corte costituzionale e per autoconferirsi il tremendo potere di saper cogliere i segni dei tempi.
Montanaro inoltre contesta la tesi secondo cui “esisterebbe (…) un’identità italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo, che non può essere cancellata, così come non si possono cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto”. Di questo passo – come è stato da molti rilevato in questi giorni – quando i figli di Adel Smith arriveranno al liceo, il loro islamico genitore attiverà un ricorso d’urgenza per inibire al professore d’italiano la lettura di Dante: se la visione del crocifisso, come dice l’ordinanza, crea un danno grave e irreparabile, figurarsi quali sconquassi potrebbe provocare lo studio dell’Inferno, così popolato di seguaci di Maometto…

2. Che cosa rappresenta il crocifisso

Tuttavia, come sempre nella vita, da un male può nascere un bene, se sapremo trarre dalla vicenda del crocifisso nella scuola di Ofena le dovute considerazioni di carattere culturale, sociale e politico.

Dice il giudice Montanaro nelle motivazioni della sua ordinanza: “La presenza del crocifisso nella aule scolastiche comunica un’implicita adesione a valori che non sono in realmente patrimonio comune di tutti i cittadini…imponendo un’istruzione religiosa che diviene obbligatori per tutti…connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica “scuola”.

In realtà il crocifisso rappresenta molte cose. Esso è senza dubbio un simbolo religioso, il simbolo della religione storica del popolo italiano e della prima religione del mondo, il cristianesimo. Esso è segno e memoria del sacrificio di Gesù Cristo, venuto a rivelarci che il Figlio di Dio si è fatto uomo per salvare tutti gli uomini, con la sua morte e la sua risurrezione

Ma oltre a questo fondamentale e significato, il crocifisso è espressione e segno di oltre 2000 anni di storia, di civiltà e di cultura, della quale si trova testimonianza in tutti i comuni d’Italia e in tutti i musei in Italia, in Europa e nel mondo. E, soprattutto, il crocifisso è l’emblema di valori quali la libertà incomprimibile di ogni essere umano, il rispetto di tutte le fedi religiose, la fratellanza dell’intera umanità, la parità tra uomo e donna, la separazione tra «Dio e Cesare» fondamento della laicità dello Stato. Si tratta dei valori faticosamente affermatisi nella nostra bimillenaria storia e che fondano l’identità dell’Italia, dell’Europa e dell’intero Occidente. Valori assoluti e non negoziabili, valori autenticamente veri e non relativi, perché sono i valori dell’essere umano, inscritti nel cuore di ogni uomo e che lo difendono da ogni autoritarismo politico o religioso. Valori che formano il prerequisito per uno sviluppo sociale ed economico autenticamente umani.
Qui sta il punto: il crocifisso non è “solamente” un simbolo religioso ma è per così dire la nostra carta d’identità, il punto di origine di chi siamo noi, è l’emblema di chi ha rivelato all’uomo se stesso capovolgendo i fondamenti su cui fino ad allora si erano rette le società antiche. Come affermava Croce, le radici cristiane sono diventate ragioni laiche e sono queste radici e queste ragioni che noi dobbiamo presentare a chi arriva tra noi, senza vergogna o pudore dell’origine dei nostri valori, consapevoli che i valori possono reggere se ancorati fortemente alla radice che li ha generati, soprattutto nel nuovo contesto determinato dall’immigrazione islamica e dalla globalizzazione.

Credo che questo abbiano capito i tanti non cattolici dichiarati che in questi giorni hanno difeso la croce. Il loro imprevedibile schierarsi a difesa del crocifisso è dovuto al fatto che la provocazione di Smith ha fatto emergere un timore che già alcuni osservatori avevano segnalato alla fine degli anni ’90 e che la dichiarazione di guerra contro l’Occidente compiuta con gli attentati dell’11 settembre 2001 ha reso evidente. Si tratta della paura che l’Italia e l’Europa siano minacciate nelle proprie tradizioni dall’immigrazione islamica. Tesi accentuata da chi afferma che taluni paesi musulmani avrebbero pianificato di conquistare “pacificamente e silenziosamente” l’Europa per poi imporre la loro religione e la illiberale legge islamica, usando come “arma” le nostre leggi liberali, la nostra debolezza culturale di popoli intimoriti perfino dei propri pensieri, timorosi che qualsiasi affermazione della nostra identità possa configurarsi come razzista e intollerante, la forza dei numeri (gli islamici sono giovani e fanno figli, noi no) e il vigore espansivo della loro fede.

3. Il relativismo culturale

In definitiva i non cattolici che hanno difeso la croce hanno capito che l’immigrazione multiculturale, in particolare quella islamica, ha cambiato il contesto nel quale ci troviamo a vivere e che i riflessi ideologicamente condizionati che potevano valere nella seconda metà del Novecento oggi non hanno più motivo d’essere. Per capire il nuovo contesto sociale non serve utilizzare le vecchie categorie di pensiero ma occorre mettere capo a nuovi modi di leggere la realtà, perché essa non è più come era una volta.
E’ dunque necessario saper dare motivazioni ragionevoli, condivisibili e convincenti, in modo particolare per i nostri giovani, che mi sembrano i grandi assenti dal dibattito di questi giorni, come se gliene importasse ben poco. La vicenda di Ofena ha messo in scena un nuovo tipo di frattura generazionale: i “vecchi” (quelli da quarant’anni in su) dimostrano di avere ancora una appartenenza culturale nazionale da difendere; i ventenni e i trentenni si accontentano di Halloween. E così può accadere che mentre Bertinotti difende il crocifisso, la nostra trentenne collega di Rifondazione Titti De Simone presenta una proposta di legge per abolire le norme che impongono la presenza del crocifisso nelle scuole.

Questa situazione è la conseguenza di almeno vent’anni di dominio del relativismo culturale, concetto difficile che significa una sola cosa: l’unica verità è che non c’è verità. Di conseguenza tutte le culture e i modi di vita devono avere pari dignità e chi afferma che la verità esiste è un nemico della libertà e un fondamentalista intollerante. Vivi e lascia vivere, indifferente a quanto ti circonda, è la condizione nella quale crescono le nuove generazioni: un relativismo senza storia e senza memoria, senza radici e senza futuro, che non crede in nulla o non ha il coraggio di difendere ciò in cui crede per non apparire intollerante.
Noi sappiamo bene che la libertà può sussistere solo se lo stato non fa sua nessuna particolare ideologia, nessun dogma, nessuna religione e se assicura ai singoli e ai gruppi la libertà di esistere nella identità culturale prescelta, di proporre agli altri le proprie convinzioni, di educare secondo i propri principi, nel rispetto delle leggi e delle libertà altrui. Ma pggi nel contesto determinato da immigrazione islamica e globalizzazione lo stato laico e democratico non può scadere nell’indifferentismo: occorre riproporre la concezione di uomo che deriva dall’antropologia cristiana, la quale ha costituito il fondamento delle democrazie occidentali: un umanesimo, esito finale di secoli di faticosissima evoluzione del pensiero occidentale, che tutela i diritti fondamentali e inalienabili propri di ogni essere umano, compreso il “diritto” di cercare la verità. Per questo fermo restando il diritto di ogni persona a vivere un’esistenza degna secondo la propria identità culturale, non possiamo cancellare il dato di realtà che ciò avviene in un ambiente storicamente e culturalmente cristiano, in Italia cattolico.
Questa è l’alternativa al relativismo culturale, etico e politico, che può unire tutti gli uomini di buona volontà.

4. La laicità è un metodo non un contenuto

Superare i vecchi schematismi per saper leggere in modo adeguato il nuovo contesto sociale e culturale nel quale stiamo vivendo significa anche ribadire il corretto concetto di laicità.
Innanzi tutto va detto che la laicità indica un metodo, non dei contenuti. Oggi è in vigore nel nostro Paese la antistorica concezione di chi continua a vedere nel fenomeno religioso (anzi nella nostra religione) l’oppio dei popoli o un ipocrita instrumentum regni. Nel nostro Paese questa concezione di laicità finisce di fatto opporre il laico al credente cattolico, con il corollario che di norma il cosiddetto laico è per definizione persona ragionevole e tollerante mentre il cattolico è per antonomasia irragionevole e oscurantista.
Dietro alla laicità in molti casi si nasconde un malcelato odio per tutto ciò che è attinente alla cultura occidentale, vale a dire un odio per noi stessi. Il laicista vuole confinare il fenomeno religioso tradizionale del popolo italiano all’interno delle singole coscienze, ridurlo a un’opzione, anzi a un sentimento: un sentimento per lui puerile, ma tollerabile fin tanto che non pretende di concretarsi in iniziative sociali o (tanto meno) politiche.
Il laico invece, credente o non credente che sia, pur distinguendo con chiarezza tra l’ambito religioso e quello statuale e non accettando che il secondo sia sottomesso al primo, è disposto a riconoscere che chiunque possa portare un utile contributo alla vita sociale e che le proposte vanno giudicate nel merito.
Infatti la vera laicità consiste nel porsi di fronte a tutti i fenomeni con atteggiamento di domanda e aperto alla ricerca di verità: ciò accomuna chi crede e chi non crede e consente di non rinnegare le proprie radici culturali e di poterle presentare serenamente ma con forza e orgoglio a chi viene a vivere in mezzo a noi appartenendo a culture e religioni diverse.

5.La dittatura delle minoranze

Oltre alla riflessione sull’impostazione relativistica e sul concetto di laicità, dalla vicenda di Ofena viene anche offerto spunto per riflettere sul concetto di uguaglianza. Per il dott. Montanaro i “principi costituzionali (…) impongono (…) la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici”. Ma cosa significa neutralità? Forse sostenere chi si fa scudo della neutralità rende una affermazione fortemente ideologica, che rinvia a quel relativismo assoluto che è esso stesso una ideologia. Abbiamo già detto che l’indifferentismo non può essere la cifra culturale che caratterizza uno stato laico e democratico oggi in Italia, proprio perché esso è sottoposto al duplice attacco della globalizzazione culturale e dell’aggressiva iniziativa di circoli islamici che puntano dichiaratamente a cancellare il retaggio culturale su cui si regge l’identità occidentale.
L’uguaglianza non può perciò essere confusa con l’omologazione o con l’annichilimento della propria identità. Se ciò è vero in assoluto tanto più lo è nello scenario determinato dall’immigrazione musulmana e plurireligiosa: oggi l’applicazione ideologica, cioè astratta dal mutato contesto sociale, del principio di uguaglianza genera intolleranza, non integrazione.
Non si può in nome di una scorretta e pericolosa interpretazione del principio di eguaglianza, impedire alla maggioranza del nostro popolo di esprimere la propria tradizione religiosa e i connessi valori culturali. Nel contesto multietnico e multiculturale ciò potrebbe facilmente trasformarsi in un fattore d’instabilità e, quindi, di conflitto. La coesione sociale e la pace non possono essere raggiunte cancellando le peculiarità religiose di ogni popolo, paradossalmente finendo con il realizzare – come da qualche anno avviene in molte scuole del nostro Paese – una sorta di “dittatura delle minoranze”, che calpesta il diritto della maggioranza dei cittadini a vedere rispettate le proprie tradizioni, usanze, i propri simboli religiosi e culturali. Ma se la maggioranza si automutila della propria cultura e della propria religione come può dialogare con le religione minoritarie, con le altre culture? Un eccesso di tolleranza rischia di generare eccessi di intolleranze. In questo senso trovo molto positivo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 della legge di riforma della scuola, laddove si dice che “sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica, e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà europea”.

In conclusione, molti abbiamo detto nella nostra risoluzione che il crocifisso oltre a essere il segno della fede del popolo italiano è l’emblema dei valori dell’Occidente: la libertà della persona, il rispetto di tutte le fedi religiose, la laicità dello Stato.
Gesù ha saputo porsi come la Verità e insieme difendere la libertà di ogni singolo essere umano di accettarla o meno. Questa è l’opportunità che ci viene dalla vicenda del crocifisso di Ofena: riprendere a coniugare insieme verità e libertà e insegnarlo ai nostri ragazzi in modo convincente, in primis con il nostro esempio.


Difendere il crocifisso, simbolo identità italiana

Scritto da Antonio Palmieri | 28 Ottobre 2003 | Attività 2003

Mozione al governo del Gruppo Forza Italia
del 28 ottobre 2003

Mozione:

La Camera,
premesso che:
l’ordinanza emessa dal tribunale dell’Aquila di far rimuovere il crocifisso dalle aule delle scuole elementare e materna di Ofena dà ragione al ricorso del signor Adel Smith, personaggio noto come presidente dell’Unione dei musulmani d’Italia, che ha fatto parlare di sé per aver dichiarato, durante una trasmissione televisiva, che la Chiesa cattolica sarebbe «un’associazione per delinquere ed il Papa il capo della stessa» e per aver indirettamente sostenuto, in un’altra trasmissione, l’integralismo islamico, in chiave antioccidentale, antisemita ed antisionista;
non solo le esternazioni del signor Smith, ma anche l’ordinanza sopra citata, non trovano consenso neppure all’interno della Unione delle comunità islamiche italiane che temono il sorgere di un «effetto perverso e negativo» nei confronti del dialogo interreligioso;

a seguito di questa decisione da parte di un giudice dell’Aquila, c’è stata una levata di scudi non solo da parte dei vertici della Chiesa Cattolica, ma anche della maggioranza delle forze politiche, comprese quelle di opposizione a livello nazionale;

la questione trascende il punto di vista religioso, in quanto sulle radici giudaico-cristiane si basano la filosofia, la cultura, le tradizioni, i principi di libertà, di razionalità ed uguaglianza della nostra civiltà, che pone al centro del proprio interesse l’individuo ed i suoi bisogni;

deve essere una preoccupazione precipua del Governo, ed in particolare della scuola laica italiana, quella di salvaguardare l’«inconfondibile fisionomia culturale e spirituale» della nazione, ricca di storia e di tradizioni che devono essere tramandate ed insegnate in modo tale da non creare nelle giovani generazioni una pericolosa crisi di identità ed uno sradicamento da quei principi morali, spirituali e giuridici che hanno fatto grande la civiltà del nostro Paese;

un auspicabile e doveroso progetto di convivenza multiculturale o di integrazione non deve condurre assolutamente alla dispersione della nostra ricchezza ideale, né allo snaturamento della «nostra specifica identità», che si è forgiata sul cattolicesimo, non più «religione ufficiale dello Stato», ma certamente «religione storica» della nazione italiana;

a fronte di questi presupposti, è assolutamente illogico ed incoerente «assimilare socialmente» il cattolicesimo alle altre forme religiose presenti in Italia, alle quali deve essere assicurata piena libertà di operare, non certamente però avviando un processo di livellamento dei valori e dei principi o addirittura di annullamento suicida dei più alti ideali della nostra civiltà;

in Europa ed in Italia sta avanzando quella che un eminente uomo di Chiesa ha chiamato la «cultura del nulla», priva di radici e dei valori in cui l’Europa e l’Occidente si sono forgiati, cultura che si teme a ragione non sarà in grado di reggere al confronto ideologico con l’islam, in particolare quello più integralista, i cui valori fondanti sono lontanissimi dai nostri, per esempio sul fronte del diritto di famiglia, sulla visione della vita pubblica (totale identificazione fra religione e politica), sui diritti civili, sulla parità della donna, sui principi democratici e sulla centralità dell’uomo, nonché sulla tolleranza religiosa;

gli italiani laici, cresciuti nei principi della civiltà occidentale e nei valori di democrazia, libertà, eguaglianza e razionalità, debbano essere consapevoli che il cristianesimo è stato l’ispiratore più forte ed il difensore di tali valori e che, pertanto, la difesa anche dei segni esteriori del cristianesimo, intesi come simboli della nostra civiltà e dei suoi principi ispiratori, non rappresenta una «crociata» di natura confessionale, ma una salvaguardia di tali principi contro l’intolleranza, l’integralismo, la cultura della morte, la negazione della centralità della persona, l’ineguaglianza tra l’uomo e la donna, ed altro ancora;

negli Stati islamici è pressoché inesistente il principio di reciprocità, per cui è quasi impossibile aderire o praticare liberamente il cristianesimo, non sono consentite manifestazioni religiose fuori della religione islamica, né la creazione di luoghi di culto e, addirittura, sono proibite le sepolture di cristiani, e che chi professa religioni diverse da quelle islamiche e si trova in quei paesi come ospite deve assoggettarsi a questo stato di cose;

impegna il Governo:

a contrastare qualsiasi atto che porti al mancato rispetto del sentimento religioso della stragrande maggioranza degli italiani, anche attraverso la soppressione di ciò che è ormai tradizione storicamente acquisita della comunità;

a ribadire, per quanto riguarda la scuola italiana, i principi culturali, spirituali, morali e giuridici su cui si incardina la civiltà del nostro Paese in sede di determinazione degli obiettivi generali del processo formativo;

a ribadire, anche nelle sedi internazionali preposte, la richiesta di una «reciprocità» non solo verbale da parte dei paesi islamici;

a prevenire e a contrastare qualsiasi manifestazione di «intolleranza» contro segni ed usi della religione cattolica, per un malcompreso senso di egualitarismo e tolleranza.

«Bertolini, Antonio Leone, Campa, Santori, Perrotta, Sanza, Zanetta, Palmieri, Caligiuri, Baldi, Zanettin, Amato, Falanga, Iannuccilli, Zorzato, Lezza, Di Luca, Deodato, Lupi, Mormino, Stradella, Michelini, Antonio Russo, Tarditi, Baiamonte, Fontana, Paoletti Tangheroni, Milanato, Arnoldi, Blasi, Perlini, Verro, Lainati, Gigli, Fratta Pasini, Mario Pepe, Di Virgilio, Lazzari, Cossiga, Marras, Patria, Milanese, Tarantino, Romoli, Jannone, Saro, Gazzara, Angelino Alfano, Palma, Saponara, Fallica, Gioacchino Alfano, Germanà, Schmidt, Caminiti, Giudice, Crosetto, Palumbo, Borriello, Massidda, Scaltritti, Viale, Zama, Marinello, Jacini, Masini, Ricciuti, Romele, Misuraca, Scherini, Dell’Anna, Burani Procaccini, Minoli Rota, Cuccu, Leccisi».


Il crocifisso è l’emblema della civiltà occidentale

Scritto da Antonio Palmieri | 27 Ottobre 2003 | Attività 2003

Risoluzione al governo
del 27 ottobre 2003

La VII Commissione, premesso che:

le leggi attualmente in vigore non hanno modificato l’articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, secondo il quale ogni aula deve avere l’immagine del crocifisso, e l’allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, secondo cui il crocifisso fa parte dell’ordinario arredamento scolastico;

il parere del Consiglio di Stato del 1988 conferma che devono ritenersi tuttora legittimamente operanti le disposizioni emanate nel 1924 e nel 1928, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, perché non riguardano l’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria;

la sentenza della Cassazione del 13 ottobre 1998 spiega che l’esposizione del crocifisso non viola la libertà religiosa perché «rappresenta un simbolo della cultura cristiana come essenza universale, indipendente da una specifica confessione»;

il crocifisso non è unicamente il simbolo della religione fondamentale del nostro Paese e della tradizione del nostro popolo, ma è anche espressione profonda di cultura, di umanità e segno di 2000 anni di storia, di civiltà e di cultura, della quale si trova testimonianza in tutti i comuni d’Italia;

il crocifisso oltre ad essere il simbolo della religione cristiana è l’emblema di valori quali la libertà dell’individuo e della persona, il rispetto di tutte le fedi religiose, la separazione tra «Dio e Cesare» fondamento della laicità dello Stato che sono i valori che fondano l’identità dell’Italia, dell’Europa e dell’intero Occidente;

è fondamentale che il Governo si impegni nel verificare se la sentenza che ha imposto ad una scuola la rimozione del crocifisso dalle aule sia stata estesa nel rispetto dell’ordinamento o se siano state ignorate leggi vigenti,

impegna il Governo:

a verificare l’effettivo rispetto della circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell’istruzione, con la quale si chiedeva ai dirigenti scolastici di assicurare l’esposizione del crocifisso;

a predisporre una campagna in tutte le scuole utile a far comprendere a tutti per quali motivi culturali il crocifisso rappresenta la nostra identità nazionale, europea e occidentale e, lontano dall’offendere il pluralismo culturale e religioso è ed è stato, al contrario, il più antico e forte simbolo della libertà di tutti.

«Adornato, Palmieri, Garagnani, Bianchi Clerici, Butti, Ranieli».


Legge accessibilità siti Internet

Scritto da Antonio Palmieri | 20 Ottobre 2003 | Attività 2003

Il testo approvato alla Camera
del 20 ottobre 2003

Art. 1. (Obiettivi e finalità).
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.

Art. 2. (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistite»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3. (Soggetti erogatori).
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Art. 4. (Obblighi per l’accessibilità).
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’artcolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 6. (Verifica dell’accessibilità su richiesta).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti Internet o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Art. 7. (Compiti amministrativi).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4 comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad aver rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di opportunità fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e i fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto emanato di concerto dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici nonché l’introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

Art. 8. (Formazione e responsabilità).
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 viene effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sulla accessibilità.

Art. 9.(Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziali e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti
.
Art. 10. (Regolamento di attuazione).
1. Entro novanta giorni dalla dta di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 11. (Requisiti tecnici).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine.

Art. 12. (Normative internazionali).
1. Il regolamento di cui all’articolo 9 e il decreto ministeriale di cui all’articolo 10 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle direttive sulla accessibitità della Unione europea e delle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.


Legge accessibilità siti Internet

Scritto da Antonio Palmieri | 15 Ottobre 2003 | Attività 2003

Il mio intervento in aula
del 15 ottobre 2003

Signor Presidente, signor ministro, colleghi,
devo dire che, quando poco meno di un anno fa, ho cominciato a seguire il tema dell’accessibilità dei siti Internet per le persone diversamente abili, non pensavo che avrei cominciato una fase così bella e qualificante del mio lavoro parlamentare.
In questi 12 mesi, ho conosciuto tante persone generose e, soprattutto, mi sono – per così dire – destato dalla mia condizione di beata ignoranza in merito ad un tema così importante per la qualità della vita di tanti nostri concittadini e che io, che pure lavoro in Internet dal 1995, fino allo scorso novembre ignoravo.

Ho voluto svolgere questa introduzione di tipo esistenziale non solo come testimonianza personale, ma soprattutto perché ritengo sia utile a capire uno dei meriti di questo testo di legge, vale a dire quello di avere acceso i riflettori sul tema dell’accessibilità e di aver in tal modo attivato l’inizio di un cambiamento di cultura e di mentalità che speriamo si rifletta nell’intera società italiana.
Grazie a questo provvedimento si avrà la rimozione delle barriere architettoniche digitali nei siti della pubblica amministrazione e speriamo che, per contagio, ciò possa avvenire anche con riferimento ai siti Internet che non sono della pubblica amministrazione. Potremmo dire che, in questo caso, fatta la legge comincia il lavoro; non solo il lavoro di adeguamento dei siti Internet della pubblica amministrazione e di pubblica utilità, ma soprattutto il lavoro di presa di coscienza del tema – non voglio chiamarlo problema – dell’accessibilità e della necessità di garantirla a tutti cittadini con disabilità.

Assieme al collega ed amico Cesare Campa – che ringrazio per avermi introdotto in questa materia -, il 16 dicembre 2002, abbiamo presentato la proposta di legge Campa-Palmieri. L’abbiamo fatto formalmente alla Camera e contestualmente in un convegno a Venezia, organizzato dai rappresentanti italiani dell’International webmaster association e del consorzio W3C. Grazie al loro aiuto e alla loro competenza e grazie al sostegno di una veemente campagna on line, patrocinata da Key4biz e da Puntoit, in poche settimane la proposta di legge Campa-Palmieri si è imposta all’attenzione del mondo Internet e del mondo politico, catalizzando l’attenzione sul tema dell’accessibilità.
Vi è stata l’immediata e spontanea adesione di tantissimi colleghi del gruppo di Forza Italia – quasi un centinaio -, ma abbiamo sollecitato e ricevuto anche quella di tanti altri colleghi di tutti i partiti di maggioranza e di molti autorevoli esponenti dell’opposizione in quanto, fin dall’inizio, abbiamo voluto che questa fosse una legge di tutti, per tutti.
Devo ammettere che così è stato e voglio ringraziare le colleghe e i colleghi dell’opposizione per il lavoro svolto in Commissione assieme a noi e, con loro, ringrazio il relatore Paolo Ricciotti, il presidente della Commissione, Paolo Romani, e, ovviamente, il ministro Lucio Stanca.

La proposta di legge Campa-Palmieri – tale denominazione è per me, come si può comprendere, estremamente confortante e ben augurante – ha potuto godere non solo del traino dell’anno europeo delle persone con disabilità, ma anche dell’azione del Ministero per l’innovazione e le tecnologie che aveva iniziato già nel corso del 2002 ad approfondire il tema, predisponendo una commissione di lavoro interministeriale sull’uso delle tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone disabili.
Il proficuo lavoro svolto da questa commissione è culminato nella presentazione alla Camera da parte del ministro Stanca, il 5 marzo scorso, del libro bianco su tecnologie e disabilità. Si tratta di una tappa importante, che ha coinvolto altri quattro ministeri e il Presidente Casini, il quale con il suo autorevole sostegno ha consentito la calendarizzazione tempestiva per l’Assemblea del provvedimento in esame.
Insieme con l’azione del ministro Stanca, del Governo e del Presidente della Camera, questo impegno si è successivamente concretizzato in un disegno di legge governativo presentato nella scorsa primavera e ha inoltre messo capo, come ricordava precedentemente il ministro, alla formazione di una commissione permanente presso il Ministero per l’innovazione e le tecnologie con il compito di seguire definitivamente e, per l’appunto, permanentemente, il tema dell’accessibilità e del rapporto tra disabili e tecnologie.

Fra gli obiettivi raggiunti in tema di attenzione a rendere accessibili a tutti e in particolare ai cittadini con disabilità servizi, informazioni e conoscenza, voglio ricordare un provvedimento passato quasi inosservato: l’istituzione anche nel nostro paese delle università a distanza. Si tratta di un provvedimento nato da un emendamento alla legge finanziaria per il 2003, presentato dal sottoscritto insieme con un gruppo di colleghi «azzurri», e che ha già visto emanato il decreto attuativo congiunto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero per l’innovazione e le tecnologie.
In questo modo potremo moltiplicare nei prossimi anni l’offerta formativa di carattere universitario fruibile a distanza, e se ne gioveranno, ovviamente, gli studenti lavoratori, chi vive lontano dalle sedi accademiche, gli stranieri e gli italiani all’estero e coloro che a causa di disabilità hanno difficoltà a seguire le normali lezioni accademiche.

Tornando alla proposta di legge Campa-Palmieri, essa, dopo molti mesi di lavoro, non esiste più. Al suo posto c’è il testo che tra poche ore voteremo, un testo frutto del contributo di tutti coloro che ho precedentemente ricordato, un testo adeguato e attuabile, del quale mi accingo a descrivere i punti salienti.
La legge sancisce il riconoscimento di un diritto costituzionale e il suo rispetto in tutti i siti Internet della pubblica amministrazione, statali e locali, e in quelli che erogano servizi di pubblica utilità. È evidente che in un’era in cui sempre più l’e-government consentirà di erogare on line servizi e informazioni, non è possibile escludere da tali servizi una larga porzione di cittadini. Si tratta di cittadini che, grazie appunto alle tecnologie digitali, possono superare le difficoltà che incontrano nella vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda i privati, la legge non impone obblighi. Conformemente a quell’azione culturale e di attenzione cui ho fatto riferimento all’inizio, abbiamo scelto di sostenere l’approccio positivo indicato dall’articolo 6 e voluto in particolare del ministro, con l’attribuzione del cosiddetto «bollino blu», a richiesta delle aziende e dei privati che rendono accessibile il proprio sito.
In questo caso, convincere è meglio che costringere, e già numerose sono le aziende, grandi e piccole, produttrici di hardware e software, attente al tema dell’accessibilità, che hanno sviluppato prodotti in questo senso. Ora – questa legge può essere un ottimo punto di partenza – bisogna far capire a tutte le altre aziende – banche, assicurazioni, catene commerciali, librerie on line, e via dicendo – che ciò è buono e anche utile, e che conviene loro allargare la platea dei clienti on line, rendendo accessibili i propri siti Internet.

Altro tema importante che ha alimentato il dibattito on line e off line in questi mesi è stato quello delle sanzioni.
Il testo prevede esplicitamente due tipi di sanzioni, una di tipo disciplinare per i dirigenti pubblici e una di tipo economico per i nuovi contratti che non prevedano l’accessibilità e che vengono dichiarati nulli, mentre, per quelli già in essere, è previsto un meccanismo di adeguamento saggiamente flessibile. Ma c’è una terza sanzione non esplicita, che, a mio avviso, è forse la più forte: la sanzione politica. Questa legge è un’arma nelle mani dei cittadini con disabilità e delle loro associazioni, un’arma in forza della quale essi possono mettere sotto pressione le pubbliche amministrazioni in ogni luogo dello stivale. Credo proprio che saranno pochi gli amministratori pubblici che vorranno esporsi al pubblico rimprovero e alla conseguente perdita di immagine e di reputazione che ne ricaverebbero a causa delle pubbliche rimostranze dei cittadini disabili.

Altro tema di grande dibattito in questi mesi è stato quello degli standard tecnici dell’accessibilità. Anche in questo caso, credo che il testo della legge proponga un ottimo punto di caduta all’articolo 11. Adeguarsi, come previsto nell’articolo finale del testo di legge, alle linee guida indicate dall’Unione europea, che – come è noto – si rifà alle linee guida sull’accessibilità del consorzio W3C, significa allineare il nostro paese agli standard internazionali oggi accreditati. Anche in questo caso, credo si sia raggiunto un ottimo punto di accordo.

Signor Presidente, signor ministro, colleghi, in conclusione, questo testo di legge è un buon punto di partenza. Si tratta di un punto di partenza molto buono, utile per attivare un processo virtuoso che porti a migliorare i servizi on line della pubblica amministrazione, rendendoli accessibili a tutti. Questa è una legge buona, giusta e utile. È buona perché interviene per alleviare i disagi e per contribuire a migliorare la qualità della vita di tanti nostri concittadini. È giusta perché sancisce il rispetto di un antico ma imprescindibile diritto costituzionale e di civiltà nel nuovo contesto determinato dalle tecnologie informatiche. È utile per due motivi: per i cittadini con disabilità, che potranno nel tempo usufruire pienamente dei servizi, delle informazioni e della conoscenza che è possibile acquisire tramite i siti Internet della pubblica amministrazione, ma anche per tutti noi, perché l’accessibilità è di beneficio per tutti coloro che fruiscono di Internet. L’accessibilità, infatti, è paragonabile alla Formula 1: come le soluzioni che si sperimentano per la Ferrari poi vengono adottate dalle auto per così dire normali, allo stesso modo, le soluzioni accessibili, dapprima pensate per i cittadini con disabilità, in realtà costruiscono siti più fruibili da parte di tutti.

In definitiva, quindi, sono contento di aver potuto lavorare, in questi mesi, al presente testo di legge con il relatore, con i colleghi della maggioranza e dell’opposizione, con il ministro. Anch’io confido in una rapida e sollecita approvazione da parte della Camera e in una altrettanto rapida e sollecita approvazione da parte del Senato (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).


Un DPEF prudente ma realista

Scritto da Antonio Palmieri | 23 Luglio 2003 | Attività 2003

Intervento in Commissione
del 23 luglio 2003

Nel corso del dibattito sulla legge finanziaria, ho proposto (sostenuto da alcuni colleghi di Forza Italia) un emendamento che, a costo zero, permette di istituire anche in Italia le Open University, le università telematiche per laurearsi a distanza, via Internet.
Di seguito troverai il mio breve intervento in aula, il testo dell’emendamento da me presentato alla Camera e il testo definitivo come approvato in finanziaria dopo il passaggio al Senato.
ANTONIO PALMIERI. “Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare al relatore che vi sono altre due correzioni da apportare al testo.
La prima correzione riguarda la data del decreto ministeriale che non è 26 novembre 1999 ma 3 novembre 1999; la seconda correzione è dovuta ai vari passaggi convulsi di questo emendamento nel corso dei quali è saltata la parola «universitari» – quella che preoccupa, appunto, gli esponenti della minoranza – che deve essere inserita dopo la parola «istituti» e prima della parola «abilitati». Quindi, invito il relatore a fare proprie queste correzioni del testo che chiariscono il senso dell’emendamento e fugano ogni dubbio, credo, per tutti.”.

4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri per lo Stato. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti debbono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
17. 60. (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 14. 51.) Palmieri, Santulli, Licastro Scardina, Garagnani, Carlucci, Diana Spina, Orsini, Pacini, Lainati, Marinello, Cristaldi.
(Approvato)

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattivita’, salvaguardando il principio della loro usabilita’;
b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.


Legge sui Messaggi pubblicitari ingannevoli

Scritto da Antonio Palmieri | 18 Giugno 2003 | Attività 2003

Relazione in Commissione
del 18 giugno 2003

La proposta di legge in esame modifica l’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
Essa ha preso spunto dalle vicende che lo scorso anno hanno portato all’adozione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di famosi venditori televisivi, evidenziando la necessità di modificare il sistema normativo vigente per prevenire e reprimere in maniera efficace comportamenti abusivi della credibilità popolare e assicurare il corretto svolgimento delle comunicazioni di massa, dei rapporti concorrenziali tra le imprese e delle transazioni commerciali con i consumatori.

Con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (“Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa effettuata in contrasto con la legge. La finalità della direttiva e del decreto è quella di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle relative conseguenze i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari. La disciplina integra, in particolare, quella tradizionalmente assicurata dal codice civile, in particolare con l’art. 2598 sulla concorrenza sleale.

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 74/92, non esisteva una normativa organica in materia, né si potevano rinvenire altrove disposizioni che fornissero una definizione delle nozioni di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa. Tale provvedimento ha fornito le necessarie definizioni in tema di “pubblicità”, “pubblicità ingannevole” (definita come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”), “pubblicità comparativa” e “operatore pubblicitario”. Inoltre essa ha introdotto nuovi strumenti di tutela giurisdizionale ed amministrativa a difesa degli interessi dei consumatori e a garanzia della massima correttezza nei rapporti concorrenziali tra imprese ed operatori economici.
Il vero elemento centrale della normativa è, tuttavia, costituito, dall’articolo 7 del decreto, con il quale è stata rimessa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la competenza per la tutela amministrativa contro la pubblicità ingannevole.

La proposta in esame è volta a garantire una maggior tutela per i consumatori nei confronti della pubblicità ingannevole, diffusa attraverso i mezzi di comunicazione, mediante integrazioni e modifiche da apportare all’articolo 7 del D.Lgs 74/92.
Tali modifiche consentono di riconoscere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in analogia a quanto già previsto per le violazioni della normativa antitrust dalla legge 287/90, un potere istruttorio e sanzionatorio anche in materia di pubblicità ingannevole.
L’insufficienza dell’attuale apparato normativo, che limita la portata dell’efficacia degli interventi dell’Autorità, è stata segnalata dalla stessa Autorità nella Relazione annuale sull’attività svolta nel 2001, del 30 aprile 2002.

La normativa vigente in materia di pubblicità ingannevole è carente sotto due aspetti:
1) I poteri istruttori conferiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono inadeguati:

1.1 L’Autorità non ha il potere di ottenere dall’emittente televisiva o direttamente dall’operatore pubblicitario la copia del messaggio diffuso. Laddove l’emittente non fornisca spontaneamente copia dello stesso, l’Autorità si procura il messaggio avvalendosi di apposite società di servizi, naturalmente con aggravio di costi e tempi.
1.2 Sotto il profilo dell’acquisizione di prove, non sono previsti poteri ispettivi né sanzionatori nell’ipotesi di omissione o ritardo ingiustificato a seguito di richieste di informazioni o documenti formulate dall’Autorità. Ciò rende ancora più complicato il lavoro dell’Autorità, soprattutto in presenza di operatori per nulla disposti a cooperare.

2) Inadeguati sono anche i poteri sanzionatori Nel decreto legislativo n. 74 del 1992, pur rinvenendosi gli elementi che consentono di individuare con chiarezza le ipotesi di pubblicità ingannevole, ci si limita a configurare misure di carattere meramente inibitorio non collegate all’irrogazione di sanzioni efficaci.
Manca un efficace sistema sanzionatorio in grado di operare quale vero deterrente nei confronti degli operatori coinvolti. Nel caso di maghi e cartomanti, ad esempio, l’intervento dell’Autorità, che in molti procedimenti ha esperito tutti i poteri conferiti dal decreto legislativo n. 74/92 (inibitoria, dichiarazione rettificativa, denuncia alla Procura della Repubblica) non ha contribuito ad arginare il fenomeno. Ciò conferma la necessità di prevedere anche l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, che renderebbe certamente più efficaci i rimedi posti in essere dall’Autorità e accrescerebbe la capacità dissuasiva della norma soprattutto nei settori in cui gli operatori si sono rivelati meno propensi a conformarsi alle decisioni dell’Autorità”.

A tutte queste carenze pone rimedio la proposta di legge in esame, che consta di due articoli. L’art. 1 aggiunge quattro nuovi comma all’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992:

1) Il primo comma dell’art.1 dà all’Autorità la possibilità di richiedere copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole, estendendo anche a questo settore i poteri d’intervento che l’Autorità ha per quanto riguarda le indagini.

2) Il secondo comma dell’art.1 dà all’Autorità la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria dopo aver giudicato ingannevole un messaggio pubblicitario.

3) Il terzo comma dell’art.1 toglie la sanzione penale (arresto fino a tre mesi) ma aumenta di molto quella pecuniaria per l’operatore pubblicitario che non adempie ai provvedimenti decisi dall’Autorità.

4) Il quarto comma dell’art.1 aggrava la sanzione pecuniaria per chi non ottempera alle richieste di fornire documentazione fatta dall’Autorità ed estende alle sanzioni pecuniarie le disposizioni previste dalle modifiche del sistema penale.

L’art. 2 della legge esclude dalle competenze del giudice di pace le competenze sull’art. 7 del Decreto legislativo 74/92.


Settori dell’università, della ricerca e dell’accesso alle professioni

Scritto da Antonio Palmieri | 9 Giugno 2003 | Attività 2003

Intervento in Aula
del 9 giugno 2003

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 105 del 2003 interviene nei settori dell’università, della ricerca e dell’accesso alle professioni. L’intervento nel primo di questi settori, al quale è dedicato il primo articolo del testo, costituisce l’elemento caratterizzante del provvedimento. L’articolo 1 istituisce il fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; tale fondo destina nuove risorse, pari quasi a 80 milioni di euro per il 2003, per il potenziamento dei servizi agli studenti universitari e per la promozione della loro mobilità internazionale e di corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario.
Si persegue così l’obiettivo da tutti condiviso di accrescere il livello qualitativo della formazione universitaria e post-universitaria, con particolare riguardo anche all’incremento del numero degli studenti dotati di elevata qualificazione scientifica. I fondi stanziati verranno ripartiti tra gli atenei sulla base di un decreto ministeriale adottato previo parere della conferenza dei rettori delle università italiane e del consiglio nazionale degli studenti universitari. Tale decreto ripartirà le risorse del fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti tra i seguenti strumenti: borse di studio integrative per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma Socrates-Erasmus. Con questo decreto è utile sottolineare che le risorse messe a disposizione dall’Unione europea verranno aumentate di circa 6 milioni di euro. Aumenterà così di circa il 50 per cento l’importo delle attuali 14.000 borse di mobilità e si avrà una disponibilità di circa 20.000 mensilità da destinare a nuove borse. Calcolando una durata media di sei mesi per soggiorno di studio all’estero sono ipotizzabili dunque circa 3.500 nuove borse di studio.
Si tratta di una misura coerente con gli orientamenti europei sulla necessità di una sempre maggiore mobilità degli studenti, confermata nelle riunioni preparatorie alla Conferenza di Berlino del prossimo settembre. Inoltre, con questo fondo si intende provvedere ad assegni per gli studenti capaci, meritevoli, iscritti a corsi di laurea specialistica e di dottorato e per l’incentivazione di attività di tutorato, e per attività didattiche integrative propedeutiche di recupero. Vi è poi la promozione di corsi di dottorato inseriti in reti di collaborazione interuniversitaria, anche internazionale, che siano coerenti con le priorità del programma nazionale della ricerca. Il fondo utilizzerà l’incremento del finanziamento degli assegni di ricerca delle borse di dottorato e post-dottorato, istituita dall’articolo 51 della legge n. 449 del 1997.
L’obiettivo è quello di passare dalle attuali tremila a ottomila borse, avvicinando l’Italia ai livelli di Francia e Germania, i paesi comunitari con il maggior numero di borse di dottorato e post-dottorato. Infine, sono previsti incentivi per l’iscrizione a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, in linea con l’orientamento comunitario, teso ad incentivare la promozione degli studi scientifici e tecnologici nell’ambito del perseguimento degli obiettivi comuni europei.
Viene inoltre fatta salva la finalità già prevista dalla legislazione vigente, di cofinanziare progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio, concordati tra le regioni e il Ministero, norma recentemente introdotta con il decreto-legge n. 212 del 2002.
Al finanziamento di questi interventi vengono destinate le risorse del fondo per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori e per l’attivazione di assegni di ricerca, istituito dall’articolo 4 della legge n. 370 del 1999. Quella di privilegiare le agevolazioni per gli studenti rispetto agli incentivi per i professori è una scelta sostanzialmente condivisa sia dal mondo universitario sia da gran parte delle forze politiche in Parlamento, com’è emerso nel corso dell’esame in Commissione. Tengo a sottolineare, inoltre, che in Commissione, il Governo, il relatore, la maggioranza e le principali forze dell’opposizione hanno lavorato proficuamente e, per quanto possibile nell’ovvia distinzione di ruoli, con spirito di collaborazione. Credo e spero che sapremo conservare lo stesso spirito anche durante i lavori in Assemblea.
La maggior parte delle modifiche apportate dalla Commissione al testo dell’articolo 1 sono volte a chiarire meglio le forme di utilizzo del fondo; in particolare si segnala la modifica al comma 1 dove si precisa che il fondo resterà in vigore anche per gli anni successivi al 2003.
Inoltre è stato riformulato il comma 2 dell’articolo, precisando che spetta al ministero l’individuazione della quota di risorse ordinarie destinate al finanziamento dei corsi di dottorato che deve essere obbligatoriamente utilizzata per gli specifici indirizzi individuati ai sensi del comma 1 lettera c).
È rilevante anche l’inserimento, dopo l’articolo 1, dell’articolo aggiuntivo 1-bis che, con l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, si propone di fornire un utile strumento di supporto alla definizione delle priorità cui destinare le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 1. L’anagrafe raccoglierà i dati provenienti da tutte le università, consentendo tra l’altro un costante monitoraggio delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio, agevolando l’attivazione dei processi di mobilità nazionale e internazionale degli studenti, favorendo scelte coerenti con l’offerta formativa della domanda proveniente dal mondo del lavoro. L’attivazione di questo strumento informativo permetterà, quindi, di utilizzare, nella maniera più efficace, le nuove risorse destinate dall’articolo 1 a sostegno degli studenti.
L’articolo 2 del decreto-legge interviene in materia di enti di ricerca e, in particolare, vengono modificate le disposizioni della legge finanziaria per il 2003, in materia di assunzione a tempo determinato negli enti di ricerca e nelle università. Come si ricorderà, l’articolo 34, comma 13, della legge finanziaria ha previsto, in via generale, il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere nel 2003 ad assunzioni a tempo determinato, in misura superiore al 90 per cento della spesa sostenuta, per la stessa finalità nel triennio 1999-2001.
Il quarto periodo del medesimo comma, peraltro, escludeva dal blocco determinate tipologie di assunzione a tempo determinato, effettuate dalle scuole superiori ad ordinamento speciale e dagli enti di ricerca, nell’ambito dei progetti di ricerca i cui oneri gravassero su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie o internazionali o da contratti con imprese. Con le modifiche previste dall’articolo 2 in esame, tale possibilità di assunzione a tempo determinato viene estesa in più sensi. Dal punto di vista soggettivo le disposizioni vengono estese alle università e all’istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; inoltre, il limite del 90 per cento potrà essere superato anche per tutte le assunzioni a tempo determinato volte alla determinazione di progetti di ricerca, purché i relativi oneri non gravino comunque sui bilanci degli enti pubblici interessati. Ulteriori rilevanti estensioni sono state introdotte con le modifiche apportate nel corso dell’esame in Commissione, mentre ad un’ulteriore riflessione si è rinviata la proposta avanzata dalle opposizioni di estendere le norme derogatorie anche alle assunzioni i cui oneri ricadano da contratti per progetti di ricerca stipulati con enti pubblici e privati diversi dalle imprese, a causa della necessità di valutarne le conseguenze finanziarie.
Infine, con riferimento all’articolo 2, desidero segnalare l’osservazione contenuta nel parere della Commissione lavoro, la quale ha chiesto di esplicitare che le assunzioni a tempo determinato e i contratti di collaborazione sono autorizzati non soltanto per il 2003, ma anche per gli anni successivi. Al riguardo, va comunque evidenziato che il blocco disposto dalla legge finanziaria è limitato al solo 2003 e, pertanto, la necessità di un’espressa autorizzazione legislativa sembra porsi solo per tale anno.
Infine, l’articolo 3 del testo originario prevede l’indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso formativo quadriennale che abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1o novembre 1993 in attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2001/19/CE. La necessità di tale intervento deriva dal fatto che sta per venire a scadenza il termine della deroga concessa dall’Unione europea al nostro paese in tale materia. La disciplina comunitaria vigente, infatti, richiede requisiti formativi universitari e postuniversitari diversi da quelli vigenti in Italia fino al 10 novembre 1993. Consapevoli della necessità di consentire al nostro paese un progressivo adeguamento ai criteri comunitari, con la direttiva 2001/19/CE è stato concesso di derogare ai criteri comuni, purché gli interessati conseguano l’abilitazione entro il 10 novembre 2003. Da qui discende la necessità di indire con urgenza la citata sessione straordinaria.
La Commissione è, inoltre, intervenuta per dare risposta a questioni analoghe ed ugualmente urgenti. In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis si prevede che quanti abbiano conseguito i relativi titoli universitari prima della riforma degli ordinamenti didattici continuino fino al 2006 a sostenere gli esami di Stato per l’esercizio di una pluralità di professioni, secondo le modalità previste dall’ordinamento previgente invece che secondo quelle introdotte proprio in coerenza con i nuovi ordinamenti didattici dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
In conclusione – questa volta davvero, Presidente -, credo sia evidente che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge contenente misure utili ed urgenti nei tre settori indicati: a favore delle università o, per meglio dire, degli studenti universitari, per le assunzioni nel mondo della ricerca, per l’accesso alle professioni. L’auspicio del relatore è che, come già avvenuto in Commissione, anche l’Assemblea ne riconosca l’importanza e che si possa giungere ad una celere e, – perché no? – magari, condivisa conversione in legge del decreto-legge.

… Signor Presidente, intervengo semplicemente per ringraziare i colleghi per il contributo dato al dibattito e per esprimere apprezzamento in ordine all’intervento svolto dall’onorevole Martella sul metodo, di cartesiana memoria, che abbiamo già avuto modo di sentire in Commissione e che ovviamente non possiamo condividere. Ci limitiamo a sottolineare che se, finalmente, il Governo ha accolto quelle che erano le vostre indicazioni va anche ricordato, ad un uomo di cultura, componente della VII Commissione, che sapientis est mutare consilium.



Continua

Questo sito Web utilizza i cookie. Continuando a utilizzare questo sito Web, si presta il proprio consenso all'utilizzo dei cookie.
Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo e di gestione dei cookie, è possibile leggere l'informativa sui cookies.