Un DPEF prudente ma realista

Intervento in Commissione
del 23 luglio 2003

Nel corso del dibattito sulla legge finanziaria, ho proposto (sostenuto da alcuni colleghi di Forza Italia) un emendamento che, a costo zero, permette di istituire anche in Italia le Open University, le università telematiche per laurearsi a distanza, via Internet.
Di seguito troverai il mio breve intervento in aula, il testo dell’emendamento da me presentato alla Camera e il testo definitivo come approvato in finanziaria dopo il passaggio al Senato.
ANTONIO PALMIERI. “Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare al relatore che vi sono altre due correzioni da apportare al testo.
La prima correzione riguarda la data del decreto ministeriale che non è 26 novembre 1999 ma 3 novembre 1999; la seconda correzione è dovuta ai vari passaggi convulsi di questo emendamento nel corso dei quali è saltata la parola «universitari» – quella che preoccupa, appunto, gli esponenti della minoranza – che deve essere inserita dopo la parola «istituti» e prima della parola «abilitati». Quindi, invito il relatore a fare proprie queste correzioni del testo che chiariscono il senso dell’emendamento e fugano ogni dubbio, credo, per tutti.”.

4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri per lo Stato. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti debbono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
17. 60. (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 14. 51.) Palmieri, Santulli, Licastro Scardina, Garagnani, Carlucci, Diana Spina, Orsini, Pacini, Lainati, Marinello, Cristaldi.
(Approvato)

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattivita’, salvaguardando il principio della loro usabilita’;
b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.


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