Come si fanno le leggi

Un progetto per diventare legge deve essere approvato sia dalla Camera che dal Senato.

L’iter di una futura legge si articola in varie fasi:

  • Iniziativa legislativa, che consiste nella presentazione ad una delle due Camere del progetto di legge. Questa facoltà spetta: al popolo (50.000 elettori), al Governo, ai singoli deputati e senatori, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed ai Consigli regionali.
    Dopo la presentazione il progetto viene annunciato all’Assemblea, stampato e distribuito nel più breve tempo possibile. Successivamente, viene assegnato alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.
  • L’approvazione della Camera a cui è stato presentato per primo, che si divide in: esame da parte della Commissione permanente (incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea) e discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea.
  • La trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella stessa formulazione o con modifiche, in quest’ultimo caso il progetto passa da una Camera all’altra, fino a quando non viene approvato da entrambe.
  • La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, ossia l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge.
    Se lo ritiene opportuno, il Presidente della Repubblica può rinviare con messaggio motivato il progetto alle Camere, per un ulteriore riesame. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata.
  • La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  • La legge, a meno che non prescriva un termine minore o maggiore, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Adesso è obbligatoria per tutti.