Settori dell’università, della ricerca e dell’accesso alle professioni

Intervento in Aula
del 9 giugno 2003

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 105 del 2003 interviene nei settori dell’università, della ricerca e dell’accesso alle professioni. L’intervento nel primo di questi settori, al quale è dedicato il primo articolo del testo, costituisce l’elemento caratterizzante del provvedimento. L’articolo 1 istituisce il fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; tale fondo destina nuove risorse, pari quasi a 80 milioni di euro per il 2003, per il potenziamento dei servizi agli studenti universitari e per la promozione della loro mobilità internazionale e di corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario.
Si persegue così l’obiettivo da tutti condiviso di accrescere il livello qualitativo della formazione universitaria e post-universitaria, con particolare riguardo anche all’incremento del numero degli studenti dotati di elevata qualificazione scientifica. I fondi stanziati verranno ripartiti tra gli atenei sulla base di un decreto ministeriale adottato previo parere della conferenza dei rettori delle università italiane e del consiglio nazionale degli studenti universitari. Tale decreto ripartirà le risorse del fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti tra i seguenti strumenti: borse di studio integrative per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma Socrates-Erasmus. Con questo decreto è utile sottolineare che le risorse messe a disposizione dall’Unione europea verranno aumentate di circa 6 milioni di euro. Aumenterà così di circa il 50 per cento l’importo delle attuali 14.000 borse di mobilità e si avrà una disponibilità di circa 20.000 mensilità da destinare a nuove borse. Calcolando una durata media di sei mesi per soggiorno di studio all’estero sono ipotizzabili dunque circa 3.500 nuove borse di studio.
Si tratta di una misura coerente con gli orientamenti europei sulla necessità di una sempre maggiore mobilità degli studenti, confermata nelle riunioni preparatorie alla Conferenza di Berlino del prossimo settembre. Inoltre, con questo fondo si intende provvedere ad assegni per gli studenti capaci, meritevoli, iscritti a corsi di laurea specialistica e di dottorato e per l’incentivazione di attività di tutorato, e per attività didattiche integrative propedeutiche di recupero. Vi è poi la promozione di corsi di dottorato inseriti in reti di collaborazione interuniversitaria, anche internazionale, che siano coerenti con le priorità del programma nazionale della ricerca. Il fondo utilizzerà l’incremento del finanziamento degli assegni di ricerca delle borse di dottorato e post-dottorato, istituita dall’articolo 51 della legge n. 449 del 1997.
L’obiettivo è quello di passare dalle attuali tremila a ottomila borse, avvicinando l’Italia ai livelli di Francia e Germania, i paesi comunitari con il maggior numero di borse di dottorato e post-dottorato. Infine, sono previsti incentivi per l’iscrizione a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, in linea con l’orientamento comunitario, teso ad incentivare la promozione degli studi scientifici e tecnologici nell’ambito del perseguimento degli obiettivi comuni europei.
Viene inoltre fatta salva la finalità già prevista dalla legislazione vigente, di cofinanziare progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio, concordati tra le regioni e il Ministero, norma recentemente introdotta con il decreto-legge n. 212 del 2002.
Al finanziamento di questi interventi vengono destinate le risorse del fondo per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori e per l’attivazione di assegni di ricerca, istituito dall’articolo 4 della legge n. 370 del 1999. Quella di privilegiare le agevolazioni per gli studenti rispetto agli incentivi per i professori è una scelta sostanzialmente condivisa sia dal mondo universitario sia da gran parte delle forze politiche in Parlamento, com’è emerso nel corso dell’esame in Commissione. Tengo a sottolineare, inoltre, che in Commissione, il Governo, il relatore, la maggioranza e le principali forze dell’opposizione hanno lavorato proficuamente e, per quanto possibile nell’ovvia distinzione di ruoli, con spirito di collaborazione. Credo e spero che sapremo conservare lo stesso spirito anche durante i lavori in Assemblea.
La maggior parte delle modifiche apportate dalla Commissione al testo dell’articolo 1 sono volte a chiarire meglio le forme di utilizzo del fondo; in particolare si segnala la modifica al comma 1 dove si precisa che il fondo resterà in vigore anche per gli anni successivi al 2003.
Inoltre è stato riformulato il comma 2 dell’articolo, precisando che spetta al ministero l’individuazione della quota di risorse ordinarie destinate al finanziamento dei corsi di dottorato che deve essere obbligatoriamente utilizzata per gli specifici indirizzi individuati ai sensi del comma 1 lettera c).
È rilevante anche l’inserimento, dopo l’articolo 1, dell’articolo aggiuntivo 1-bis che, con l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, si propone di fornire un utile strumento di supporto alla definizione delle priorità cui destinare le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 1. L’anagrafe raccoglierà i dati provenienti da tutte le università, consentendo tra l’altro un costante monitoraggio delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio, agevolando l’attivazione dei processi di mobilità nazionale e internazionale degli studenti, favorendo scelte coerenti con l’offerta formativa della domanda proveniente dal mondo del lavoro. L’attivazione di questo strumento informativo permetterà, quindi, di utilizzare, nella maniera più efficace, le nuove risorse destinate dall’articolo 1 a sostegno degli studenti.
L’articolo 2 del decreto-legge interviene in materia di enti di ricerca e, in particolare, vengono modificate le disposizioni della legge finanziaria per il 2003, in materia di assunzione a tempo determinato negli enti di ricerca e nelle università. Come si ricorderà, l’articolo 34, comma 13, della legge finanziaria ha previsto, in via generale, il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere nel 2003 ad assunzioni a tempo determinato, in misura superiore al 90 per cento della spesa sostenuta, per la stessa finalità nel triennio 1999-2001.
Il quarto periodo del medesimo comma, peraltro, escludeva dal blocco determinate tipologie di assunzione a tempo determinato, effettuate dalle scuole superiori ad ordinamento speciale e dagli enti di ricerca, nell’ambito dei progetti di ricerca i cui oneri gravassero su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie o internazionali o da contratti con imprese. Con le modifiche previste dall’articolo 2 in esame, tale possibilità di assunzione a tempo determinato viene estesa in più sensi. Dal punto di vista soggettivo le disposizioni vengono estese alle università e all’istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; inoltre, il limite del 90 per cento potrà essere superato anche per tutte le assunzioni a tempo determinato volte alla determinazione di progetti di ricerca, purché i relativi oneri non gravino comunque sui bilanci degli enti pubblici interessati. Ulteriori rilevanti estensioni sono state introdotte con le modifiche apportate nel corso dell’esame in Commissione, mentre ad un’ulteriore riflessione si è rinviata la proposta avanzata dalle opposizioni di estendere le norme derogatorie anche alle assunzioni i cui oneri ricadano da contratti per progetti di ricerca stipulati con enti pubblici e privati diversi dalle imprese, a causa della necessità di valutarne le conseguenze finanziarie.
Infine, con riferimento all’articolo 2, desidero segnalare l’osservazione contenuta nel parere della Commissione lavoro, la quale ha chiesto di esplicitare che le assunzioni a tempo determinato e i contratti di collaborazione sono autorizzati non soltanto per il 2003, ma anche per gli anni successivi. Al riguardo, va comunque evidenziato che il blocco disposto dalla legge finanziaria è limitato al solo 2003 e, pertanto, la necessità di un’espressa autorizzazione legislativa sembra porsi solo per tale anno.
Infine, l’articolo 3 del testo originario prevede l’indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso formativo quadriennale che abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1o novembre 1993 in attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2001/19/CE. La necessità di tale intervento deriva dal fatto che sta per venire a scadenza il termine della deroga concessa dall’Unione europea al nostro paese in tale materia. La disciplina comunitaria vigente, infatti, richiede requisiti formativi universitari e postuniversitari diversi da quelli vigenti in Italia fino al 10 novembre 1993. Consapevoli della necessità di consentire al nostro paese un progressivo adeguamento ai criteri comunitari, con la direttiva 2001/19/CE è stato concesso di derogare ai criteri comuni, purché gli interessati conseguano l’abilitazione entro il 10 novembre 2003. Da qui discende la necessità di indire con urgenza la citata sessione straordinaria.
La Commissione è, inoltre, intervenuta per dare risposta a questioni analoghe ed ugualmente urgenti. In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis si prevede che quanti abbiano conseguito i relativi titoli universitari prima della riforma degli ordinamenti didattici continuino fino al 2006 a sostenere gli esami di Stato per l’esercizio di una pluralità di professioni, secondo le modalità previste dall’ordinamento previgente invece che secondo quelle introdotte proprio in coerenza con i nuovi ordinamenti didattici dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
In conclusione – questa volta davvero, Presidente -, credo sia evidente che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge contenente misure utili ed urgenti nei tre settori indicati: a favore delle università o, per meglio dire, degli studenti universitari, per le assunzioni nel mondo della ricerca, per l’accesso alle professioni. L’auspicio del relatore è che, come già avvenuto in Commissione, anche l’Assemblea ne riconosca l’importanza e che si possa giungere ad una celere e, – perché no? – magari, condivisa conversione in legge del decreto-legge.

… Signor Presidente, intervengo semplicemente per ringraziare i colleghi per il contributo dato al dibattito e per esprimere apprezzamento in ordine all’intervento svolto dall’onorevole Martella sul metodo, di cartesiana memoria, che abbiamo già avuto modo di sentire in Commissione e che ovviamente non possiamo condividere. Ci limitiamo a sottolineare che se, finalmente, il Governo ha accolto quelle che erano le vostre indicazioni va anche ricordato, ad un uomo di cultura, componente della VII Commissione, che sapientis est mutare consilium.


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