Legge sui Messaggi pubblicitari ingannevoli

Relazione in Commissione
del 18 giugno 2003

La proposta di legge in esame modifica l’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
Essa ha preso spunto dalle vicende che lo scorso anno hanno portato all’adozione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di famosi venditori televisivi, evidenziando la necessità di modificare il sistema normativo vigente per prevenire e reprimere in maniera efficace comportamenti abusivi della credibilità popolare e assicurare il corretto svolgimento delle comunicazioni di massa, dei rapporti concorrenziali tra le imprese e delle transazioni commerciali con i consumatori.

Con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (“Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa effettuata in contrasto con la legge. La finalità della direttiva e del decreto è quella di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle relative conseguenze i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari. La disciplina integra, in particolare, quella tradizionalmente assicurata dal codice civile, in particolare con l’art. 2598 sulla concorrenza sleale.

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 74/92, non esisteva una normativa organica in materia, né si potevano rinvenire altrove disposizioni che fornissero una definizione delle nozioni di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa. Tale provvedimento ha fornito le necessarie definizioni in tema di “pubblicità”, “pubblicità ingannevole” (definita come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”), “pubblicità comparativa” e “operatore pubblicitario”. Inoltre essa ha introdotto nuovi strumenti di tutela giurisdizionale ed amministrativa a difesa degli interessi dei consumatori e a garanzia della massima correttezza nei rapporti concorrenziali tra imprese ed operatori economici.
Il vero elemento centrale della normativa è, tuttavia, costituito, dall’articolo 7 del decreto, con il quale è stata rimessa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la competenza per la tutela amministrativa contro la pubblicità ingannevole.

La proposta in esame è volta a garantire una maggior tutela per i consumatori nei confronti della pubblicità ingannevole, diffusa attraverso i mezzi di comunicazione, mediante integrazioni e modifiche da apportare all’articolo 7 del D.Lgs 74/92.
Tali modifiche consentono di riconoscere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in analogia a quanto già previsto per le violazioni della normativa antitrust dalla legge 287/90, un potere istruttorio e sanzionatorio anche in materia di pubblicità ingannevole.
L’insufficienza dell’attuale apparato normativo, che limita la portata dell’efficacia degli interventi dell’Autorità, è stata segnalata dalla stessa Autorità nella Relazione annuale sull’attività svolta nel 2001, del 30 aprile 2002.

La normativa vigente in materia di pubblicità ingannevole è carente sotto due aspetti:
1) I poteri istruttori conferiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono inadeguati:

1.1 L’Autorità non ha il potere di ottenere dall’emittente televisiva o direttamente dall’operatore pubblicitario la copia del messaggio diffuso. Laddove l’emittente non fornisca spontaneamente copia dello stesso, l’Autorità si procura il messaggio avvalendosi di apposite società di servizi, naturalmente con aggravio di costi e tempi.
1.2 Sotto il profilo dell’acquisizione di prove, non sono previsti poteri ispettivi né sanzionatori nell’ipotesi di omissione o ritardo ingiustificato a seguito di richieste di informazioni o documenti formulate dall’Autorità. Ciò rende ancora più complicato il lavoro dell’Autorità, soprattutto in presenza di operatori per nulla disposti a cooperare.

2) Inadeguati sono anche i poteri sanzionatori Nel decreto legislativo n. 74 del 1992, pur rinvenendosi gli elementi che consentono di individuare con chiarezza le ipotesi di pubblicità ingannevole, ci si limita a configurare misure di carattere meramente inibitorio non collegate all’irrogazione di sanzioni efficaci.
Manca un efficace sistema sanzionatorio in grado di operare quale vero deterrente nei confronti degli operatori coinvolti. Nel caso di maghi e cartomanti, ad esempio, l’intervento dell’Autorità, che in molti procedimenti ha esperito tutti i poteri conferiti dal decreto legislativo n. 74/92 (inibitoria, dichiarazione rettificativa, denuncia alla Procura della Repubblica) non ha contribuito ad arginare il fenomeno. Ciò conferma la necessità di prevedere anche l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, che renderebbe certamente più efficaci i rimedi posti in essere dall’Autorità e accrescerebbe la capacità dissuasiva della norma soprattutto nei settori in cui gli operatori si sono rivelati meno propensi a conformarsi alle decisioni dell’Autorità”.

A tutte queste carenze pone rimedio la proposta di legge in esame, che consta di due articoli. L’art. 1 aggiunge quattro nuovi comma all’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992:

1) Il primo comma dell’art.1 dà all’Autorità la possibilità di richiedere copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole, estendendo anche a questo settore i poteri d’intervento che l’Autorità ha per quanto riguarda le indagini.

2) Il secondo comma dell’art.1 dà all’Autorità la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria dopo aver giudicato ingannevole un messaggio pubblicitario.

3) Il terzo comma dell’art.1 toglie la sanzione penale (arresto fino a tre mesi) ma aumenta di molto quella pecuniaria per l’operatore pubblicitario che non adempie ai provvedimenti decisi dall’Autorità.

4) Il quarto comma dell’art.1 aggrava la sanzione pecuniaria per chi non ottempera alle richieste di fornire documentazione fatta dall’Autorità ed estende alle sanzioni pecuniarie le disposizioni previste dalle modifiche del sistema penale.

L’art. 2 della legge esclude dalle competenze del giudice di pace le competenze sull’art. 7 del Decreto legislativo 74/92.


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