Vai direttamente a:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio

Antonio Palmieri

Attività 2004

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio

Scritto da Antonio Palmieri | 6 Luglio 2004 | Attività 2004

Proposta di legge
del 6 luglio 2004

Sono stato cofirmatario della seguente proposta di legge:

Censimento, cessione in proprietà e circolazione di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di proprietà privata. Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Ecco il testo della proposta


Interventi fiscali in favore della famiglia media italiana

Scritto da Antonio Palmieri | 13 Maggio 2004 | Attività 2004

Proposta di legge
del 13 maggio 2004

Sono stato cofirmatario di questa proposta di legge, che puoi leggere cliccando qui


Disposizioni in favore dei soggetti con difficoltà specifiche di apprendimento

Scritto da Antonio Palmieri | 6 Maggio 2004 | Attività 2004

Proposta di legge
del 6 maggio 2004

Sono stato cofirmatario di questa proposta di legge, che puoi leggere cliccando qui


Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli

Scritto da Antonio Palmieri | 6 Aprile 2004 | Attività 2004

Proposta di legge
del 6 aprile 2004

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli

Sono stato cofirmatario di questa proposta di legge, che trovi cliccando qui


Armonizzazione della normativa sul diritto allo studio

Scritto da Antonio Palmieri | 3 Marzo 2004 | Attività 2004

Relazione in Commissione
del 3 marzo 2004

Ecco il nuovo testo base adottato dalla Commissione

Norme generali in materia di diritto allo studio e libertà di scelta del percorso educativo

ART. 1.
(Princìpi e finalità).

1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento, istruzione ed educazione come diritto fondamentale dell’individuo.
2. La Repubblica riconosce valore e carattere di pubblico servizio alle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da singoli o da associazioni di cittadini, da istituzioni e da associazioni private dotate di personalità giuridica che corrispondano agli ordinamenti generali dell’istruzione, siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie e rispondano alle esigenze di un agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3. L’iniziativa privata nel campo dell’istruzione e dell’educazione, promossa e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i principi di cui all’articolo 33 della Costituzione.
4. La presente legge definisce i princìpi generali in materia di diritto allo studio, fissandone i livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

ART. 2.
(Servizi e interventi per il diritto allo studio).

1. Il diritto allo studio si articola nell’insieme dei servizi e degli interventi finalizzati a promuovere il successo formativo degli studenti e a garantire la libertà di scelta del percorso educativo all’interno del sistema nazionale di istruzione.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 comprendono:
a) misure per favorire l’accesso degli studenti ai sussidi didattici;
b) borse di studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in attuazione di quanto previsto all’articolo 34, comma 3, della Costituzione;
c) buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione a scuole paritarie, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 3.
d) altri interventi comunque rivolti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

ART. 3.
(Definizione dei livelli essenziali del diritto alla libertà di scelta del percorso educativo).

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo, le modalità di erogazione dei buoni-scuola di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c).

2. I buoni-scuola consistono in un contributo a favore dei soggetti esercenti la patria potestà sul minore o dei suoi rappresentanti legali, da utilizzare per il pagamento delle spese di iscrizione presso scuole paritarie aventi sede legale nel territorio regionale.
3. L’ammontare del contributo è determinato da ciascuna regione in relazione al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare e all’entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul medesimo nucleo familiare.
4. L’ammontare del contributo di cui al comma 3 non può comunque essere inferiore al 50 per cento della spesa media annua statale per studente, in relazione a ciascun ciclo di istruzione.
5. La spesa per studente di cui al comma 4 viene dichiarata annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio.

ART. 4.
(Compiti delle regioni).

1. Le regioni promuovono e disciplinano, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio, nonché il sostegno dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l’amministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative, con le famiglie e con le forze sociali presenti sul loro territorio.
2. La continuità dei servizi e degli interventi è garantita mediante l’approvazione da parte delle regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.
3. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3.

ART. 5.
(Abrogazioni).

1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, è abrogato l’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni


Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici

Scritto da Antonio Palmieri | 20 Febbraio 2004 | Attività 2004

Intervento in Commissione
del 20 febbraio 2004

Ecco il resoconto del mio intervento:
Condivido i rilievi espressi dal deputato Santulli riguardo il provvedimento in titolo ed esprime l’auspicio che il Governo fornisca opportuni chiarimenti in ordine allo status degli ex lettori di madrelingua straniera. Atteso che la soluzione prospettata al proposito nel decreto legge sembra poter prestare il fianco a nuovi interventi sanzionatori da parte dei competenti organismi comunitari, sollecito un compiuto ed organico intervento governativo teso a dissipare ogni dubbio interpretativo


Sviluppo del turismo accessibile ai disabili nelle attività agrituristiche

Scritto da Antonio Palmieri | 17 Febbraio 2004 | Attività 2004

Proposta di legge
del 17 febbraio 2004

Sono stato cofirmatario della proposta di legge seguente:

Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di sviluppo del turismo accessibile ai disabili nelle attività agrituristiche

Ecco il testo della proposta


Congedi parentali in presenza di figli affetti da patologie di particolare gravità

Scritto da Antonio Palmieri | 17 Febbraio 2004 | Attività 2004

Proposta di legge
del 17 febbraio 2004

Sono stato cofirmatario della proposta di legge seguente:

Introduzione dell’articolo 42-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi parentali in presenza di figli affetti da patologie di particolare gravità

Ecco il testo della proposta


Potenziamento dell’educazione motoria nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

Scritto da Antonio Palmieri | 10 Febbraio 2004 | Attività 2004

Intervento in Commissione
del 10 febbraio 2004

Ecco il resoconto del mio intervento:
Nel condividere le osservazioni svolte dal deputato Santulli, ricordo come, nel corso dell’esame parlamentare dei provvedimenti di riforma del sistema scolastico adottati nel corso di questa legislatura, la maggioranza e il Governo abbiano più volte posto l’accento sulla necessità di potenziare adeguatamente le attività relative all’educazione motoria e sportiva, come momento essenziale per un equilibrato sviluppo del bambino


Il decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione

Scritto da Antonio Palmieri | 20 Gennaio 2004 | Attività 2004

Intervento in Commissione
del 20 gennaio 2004

Ecco il resoconto del mio intervento:
Mi associo alle osservazioni espresse dall’onorevole Bianchi Clerici in ordine alla strumentalizzazione, da parte dei gruppi di opposizione, dei bambini nelle proteste di piazza contro il decreto in titolo. Ritengo scorretto l’atteggiamento delle forze di opposizione diretto alla trasformazione strumentale della riforma scolastica in terreno di battaglia politica contro la compagine governativa.
Per quel che concerne il provvedimento in titolo, esprimo pieno e convinto sostegno al medesimo, nonché all’operato della relatrice Angela Napoli, osservo che il decreto poggia su alcuni postulati fondamentali: l’autonomia scolastica, il positivo rapporto tra innovazione e tradizione, la valorizzazione della categoria degli insegnanti ed infine la personalizzazione dell’insegnamento.
Riguardo alla copertura finanziaria, ricordo che l’articolo 7 della legge n. 53 del 2003 prevede la copertura dell’anticipo delle iscrizioni. Intendo altresì precisare che, per quel che concerne le ulteriori coperture finanziarie, non è ogni singolo decreto a doverne dare indicazione, bensì la legge finanziaria



Continua

Questo sito Web utilizza i cookie. Continuando a utilizzare questo sito Web, si presta il proprio consenso all'utilizzo dei cookie.
Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo e di gestione dei cookie, è possibile leggere l'informativa sui cookies.