Ruolo giuridico degli insegnanti di religione cattolica

Relazione presentata in Commissione cultura
del 17 ottobre 2002

Antonio PALMIERI (FI), relatore, illustrando il provvedimento, sottolinea che, a suo avviso, due sono i punti qualificanti del testo di legge licenziato dalla Commissione lavoro, in merito al quale la VII Commissione deve esprimere un parere cosiddetto «rinforzato».

Innanzitutto, con questa legge si dà finalmente attuazione a quanto stabilito dal nuovo Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, siglato il 18 febbraio 1984 tra il presidente del consiglio Bettino Craxi e il cardinale Agostino Casaroli.

A tale riguardo ricorda che l’articolo 9, punto 2 del testo dell’Accordo del 1984 tra Repubblica e Santa Sede, afferma che «la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Inoltre, l’articolo 4, comma 1, punto a) dell’Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, (decreto del Presidente della Repubblica. n. 751, 16 dicembre 1985) afferma che: «L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline».

Ricorda, inoltre che nel testo dell’Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il Governo si era impegnato a risolvere la questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica: «(…)fermo restando l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione».

Ricorda, inoltre che nella passata legislatura, dopo tre anni di dibattito, il Senato approvò il 19 luglio 2000 un testo di legge, sul quale la Camera non ha avuto modo di pronunciarsi causa la fine della XIII legislatura. In questa legislatura sono state presentate otto proposte di legge di iniziativa parlamentare e un testo del Governo, che è stato assunto come testo di base, successivamente lievemente emendato nel corso del dibattito. La materia trattata rientra nella competenza esclusiva dello stato alla luce di quanto disposto dall’articolo 117 secondo comma, lettere c)(rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose) e lettera n) (norme generali sull’istruzione).

Ricorda ancora che l’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede ha trasformato l’insegnamento della religione cattolica. Da obbligatorio (seppur con possibilità di chiedere l’esonero, come detto agli articoli 1 e 2 della legge n.824 del 5 giugno 1930) è divenuto una libera scelta degli alunni e delle famiglie: «Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento» (articolo 9 n.2, Accordo 18 febbraio 1984).

Il secondo punto qualificante del testo in esame è che con questa legge si mette finalmente fine alla condizione di precariato a vita che ha caratterizzato dal 1930 a oggi lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che attualmente sono 22.225, l’80 per cento dei quali laici.

La legge ha il merito di stabilire con chiarezza lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e le procedure di reclutamento, di ribadire le modalità di accesso alla professione nonché «l’atipicità» degli insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri docenti, in quanto essi hanno un duplice rapporto professionale, da un lato con la Chiesa cattolica e dall’altro con lo Stato.
Il testo approvato tiene conto di questa atipicità e su di essa ha costruito un impianto che offre una serie di positive e concrete risposte alle esigenze di questa particolare categoria di insegnanti.

Propone quindi una rassegna dei principali contenuti del testo approvato. A questo fine sottolinea che sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento. (articolo 1, comma 1); agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli regionali si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative (articolo 1, comma 2), salvo quanto stabilito in ossequio ai contenuti dell’Accordo del 1984 e dell’Intesa de11985.

Aggiunge che la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica è determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti (articolo 2, comma 1). La misura del 70 per cento dei posti disponibili è data dal fatto che – essendo l’insegnamento fruito in base alla libera scelta – non tutti i posti teoricamente disponibili potrebbero essere coperti. Tocca al Dirigente regionale determinare il numero delle cattedre per diocesi. La restante quota viene coperta con contratti a tempo determinato di durata annuale.

Sottolinea che l’accesso al ruolo avviene previo superamento di concorsi indetti su base regionale a cadenza triennale per titoli ed esami (articolo 3, commi 1, 2). I titoli sono quelli previsti all’articolo 4.3 dell’Intesa del 1985. Per le scuole secondarie, titolo accademico in teologia o altre discipline ecclesiastiche, conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede; attestato di compimento studi in un seminario maggiore; diploma accademico in magistero di scienze religiose rilasciato da istituto approvato dalla Santa Sede; diploma di laurea italiano unito a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

Aggiunge che il testo recepisce l’istituto della dichiarazione della idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica da parte della autorità ecclesiastica competente per territorio. (articolo 3, comma 4). Ciascun candidato deve essere inpossesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi. Le prove d’esame prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica. (articolo 3, comma 5).

Inoltre, il testo prevede che vi sia un’intesa tra le due autorità, l’Ordinario diocesano e il Dirigente scolastico per individuare sia la persona dell’insegnante che la sede dove tale docente eserciterà la sua funzione. Il dirigente regionale approva l’elenco di coloro che hanno superato il concorso ed invia all’ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nella dotazioneorganica durante il periodo di validità del concorso. (articolo 3 comma 7).

L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesanocompetente per territorio. (articolo 3, comma 8).

Per quanto riguarda la mobilità (articolo.4), ricorda che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco degli idonei, relativo al ciclo di scuola richiesto e al riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario.
La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario.

L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi insituazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ricorda, inoltre, che le norme transitorie (articolo 5, comma 5) disciplinano il primo concorso bandito dopo la data di entrata in vigore della legge. Esso sarà è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti ecclesiastici previsti. Per questo primo concorso si intenderanno per titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica. Il programma di esame del primo concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

Sottolinea, in conclusione, di aver scelto di essere aderente al testo licenziato dalla Commissione lavoro, senza approfondire la riflessione sulla identità e sul compito dell’Insegnante di Religione Cattolica, nel quadro delle finalità della scuola. Crede, infatti, che ci sarà modo di farlo nel corso del dibattito in aula.

In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, riassumibili nel fatto che il testo di legge licenziato dalla Commissione lavoro è pienamente rispettoso tanto dell’Accordo del 1984 e dell’Intesa del 1985 (che definiscono le competenze dello Stato e quelle dell’Autorità Ecclesiastica) e soddisfi compiutamente le aspettative dei docenti di Religione Cattolica, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole.


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