Legge per il riconoscimento del ruolo sociale degli oratori

Approvato l’importante emendamento da me sottoscritto
del 16 luglio 2002

Il 16 luglio la Camera ha approvato la proposta di legge per il riconoscimento del ruolo sociale degli oratori parrocchiali. Con alcuni colleghi di Forza Italia ho firmato un emendamento che riscrive l’articolo 2, facendo in modo che i comuni siano tenuti a dare l’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli oratori e le opere annesse.

Art. 1.
1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonchè dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte in particolare a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo degli oratori e degli enti che svolgono attività similari.

Art. 2.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili e le attrezzature fisse degli oratori e degli enti che svolgono attività similari ai sensi dell’articolo 1, comma 1, sono considerati opere di urbanizzazione secondaria.

2. Ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti è pari almeno all’8 per cento delle somme dovute in ragione d’anno per oneri di urbanizzazione secondaria. L’accantonamento è calcolato su tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto delle somme effettivamente riscosse e di quelle non introitate per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria o per la cessione delle relative aree.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Art. 3.
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonchè le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.


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