Riconoscere le sofferenze dei militari italiani internati in Germania

Testo definitivo proposta di legge Rivolta-Palmieri
del 3 aprile 2002

Dopo aver presentato in febbraio la prima bozza della proposta di legge per il riconoscimento delle sofferenze patite dai militari italiani deportati in Germania dopo l’8 settembre 1943, assieme al collega Dario Rivolta abbiamo perfezionato il testo, approfondendolo e ampliandolo, per il deposito ufficiale della nostra proposta di legge. Di seguito trovi il testo definitivo della proposta preceduto dalla relazione introduttiva.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Onorevoli Colleghi!
Il 20 Settembre del 1943 Adolf Hitler non riconobbe come prigionieri di guerra 650.000 militari italiani catturati e deportati in territorio tedesco, con il pretesto che il Regno d’Italia non era in guerra con il Terzo Reich (lo stato di belligeranza fu dichiarato dal governo italiano solo il 13 ottobre 1944), e con il fine di poterli utilizzare nei campi di lavoro in condizioni di schiavitù.
Dalla Germania nazista essi furono infatti classificati Internati Militari Italiani, categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra.

Seguirono a ciò venti mesi di violenze fisiche e morali, fame, malattie. Oltre 50.000 italiani persero la vita nei Lager. I sopravvissuti furono ipocritamente etichettati dalla Germania nazista come “lavoratori civili volontari/obbligati”.
Nel 19… la Repubblica Federale tedesca decise di riconoscere un indennizzo agli “schiavi di Hitler”, a coloro cioè che nel corso della seconda guerra mondiale si trovarono esattamente nelle condizioni dei nostri connazionali internati e costretti in schiavitù.
Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), che si occupa in ambito ONU del problema, in Italia furono presentate 80.000 domande di indennizzo.
Nell’agosto 2001 la Repubblica Federale Tedesca cambiò opinione e riconobbe a posteriori gli IMI come “prigionieri di guerra”, come cioè se essi fossero stati nutriti ed assistiti dalla Croce Rossa, curati e non obbligati a lavorare, così come prevede la Convenzione di Ginevra.

Gli 80.000 italiani che presentarono domanda restano così esclusi dal novero di coloro che ricevono l’indennizzo dallo stato tedesco.
Non si può fare a meno di sottolineare che l’invito alla presentazione della domanda di indennizzo a tutti coloro che erano stati costretti al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani già innanzi con gli anni delle aspettative. Aspettative strettamente legate non tanto alla somma materiale che si sarebbe potuta ottenere, essendo sensazione comune che si dovesse trattare di un riconoscimento simbolico, quanto alla percezione che questo riconoscimento avrebbe di fatto certificato la partecipazione ufficiale alla Loro sofferenza e l’assegnazione di un particolare significato ad un momento particolarmente doloroso della Loro vita.

La Repubblica italiana non può ignorare questi sentimenti di attesa fiduciosa di tanti suoi anziani cittadini.
Per questo motivo la seguente Proposta di Legge ha l’obiettivo di:

– assegnare un riconoscimento morale agli IMI ormai defunti con la consegna ai loro familiari di una medaglia alla memoria;

– riconoscere un indennizzo economico, seppur simbolico, agli ex IMI viventi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, unitamente ad un attestato che comprova la loro appartenenza agli IMI;

– istituire una giornata commemorativa, identificata nel giorno del 20 Settembre 2003, in occasione del cinquantenario del giorno in cui Hitler non riconobbe ai militari italiani lo status di prigionieri di guerra, rendendoli pertanto schiavi del Terzo Reich.

La Repubblica italiana, con l’approvazione di questa proposta di legge, rende finalmente giustizia a quei suoi figli che, in un momento tragico per tutta l’umanità, furono vittime di ulteriori abusi e violenze, solamente perché avevano un’unica “colpa”: servire la propria Patria.

Art.1 (Finalità)

1. La Repubblica Italiana vuole tributare il doveroso riconoscimento per le sofferenze ingiustamente subite dai Militari Italiani Internati (I.M.I.) durante la seconda guerra mondiale in Germania. Ad essi il Reich tedesco non ha riconosciuto, all’epoca del loro internamento, lo status di prigioniero di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal Regio Decreto – legge 23 ottobre 1930, n. 1615. Successivamente nemmeno la Repubblica Federale Tedesca non ha riconosciuto loro il diritto ad alcun indennizzo.

Art.2 (Istituzione della giornata commemorativa)

1. E’ istituita la “Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi”, che è celebrata il 20 settembre 2003, con la deposizione di una corona commemorativa presso l’Altare della Patria.

Art.3 (Ammissibilità all’onorificenza e all’indennizzo)

1. Agli effetti del riconoscimento dello status di Internati Militari Italiani e della conseguente attribuzione dell’onorificenza e dell’indennizzo saranno ritenute valide le domande presentate dagli interessati alla Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.).

2. A tal fine l’O.I.M. tramite la sua missione di Roma, trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 4 le istanze di riconoscimento sinora pervenute unitamente alla documentazione allegata.

Art. 4 (Commissione Esaminatrice)

1. E’ istituita una commissione esaminatrice delle domande (art.3 comma 1) composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti organismi:
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero degli Interni,
Ministero della Difesa,
Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (O.I.M.),
Associazione Nazionale Reduci e Prigionieri di guerra (A.N.R.P.).

2. La Commissione valuterà gli strumenti interni necessari per la valutazione e l’approvazione delle domande, già esaminate in via preliminare dall’O.I.M.:

a) in quanto a personale e dotazioni, usufruendo delle strutture messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio;

b) in quanto a regolamento, provvedendo alla predisposizione dello stesso, da approvare sotto forma di D.P.C.M.

Art. 5 (Onorificenza)

1. La Repubblica italiana insignisce gli I.M.I. deceduti nei campi di internamento tedeschi di medaglia alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica. L’onorificenza sarà consegnata ai familiari con cerimonia solenne il 20 Settembre 2003, in occasione della “Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi”.

2. Ai reduci I.M.I. viventi viene riconosciuto il periodo di detenzione nei campi di internamento tedeschi con attestato rilasciato dai distretti militari.

Art.6 (Indennizzo)

1. Ai cittadini italiani, già militari internati ai sensi dell’art. 1, viventi alla data del 15 febbraio 1999, è riconosciuto un indennizzo simbolico.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 45 milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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